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23-06-2010

Penale E Processo

Se il lavoratore non registra sull’apposito cartellino marcatempo le momentanee assenze

Pubblichiamo il caso messo a disposizione dall’Avv. Gianni Orfino e tratto da G.Orfino, Reati comuni, Milano, 2010

Il caso

Paolo Ferrato, impiegato presso Poste Italiane S.p.A., si allontana durante l’orario di lavoro per prendere un caffè con un’ amica omettendo di registrare sul cartellino marcatempo la temporanea assenza dalla postazione di servizio.
Il capo ufficio Luca Martana, accortosi dell’accaduto, segnala l’avvenuto alla Procura della Repubblica.
Paolo Ferrato, indagato per il reato punito e previsto dall’art. 479 c.p., espone la vicenda al suo legale, avv. Rossi,  chiedendo assistenza legale.



La soluzione

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 479 c.p. occorre che il falso abbia ad oggetto un atto pubblico.
Bisogna, dunque, soffermarsi sulla nozione di atto pubblico nell’ambito della disciplina penalistica, tentando altresì di verificare se sia possibile recepire nel predetto ambito le definizioni fatte proprie dal codice civile.
Di fatto, manca nell’ordinamento penale una specifica definizione normativa di atto pubblico.
La definizione accolta nel diritto civile è rinvenibile nell’art. 2699 c.c., ove si legge: “L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, dal notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”.
Già sotto il profilo soggettivo si delinea la distinzione operante fra i due settori di riferimento, atteso che il diritto civile attribuisce l’efficacia di cui all’art. 2700 c.c. esclusivamente agli atti redatti da “notaio, o da un altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato”, mentre in materia penale – stante il disposto di cui all’art. 493 c.p. – tale efficacia può essere conferita anche dagli “impiegati dello Stato, o di un altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell’esercizio delle loro attribuzioni”.
Anche sotto il profilo oggettivo i due ambiti di disciplina non appaiono convergere.
Ed infatti, l’efficacia dell’atto pubblico in ambito civilistico è limitata ex art. 2700 c.c. alla “provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti, e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti  in sua presenza”, laddove nell’ordinamento penale sembra rilevare “il riferirsi dell’atto ad una funzione amministrativa e l’essere redatto per uno scopo a questa riconducibile”.
Per quel che concerne il caso in esame, occorre interrogarsi sulla sussumibilità del cartellino marcatempo nell’alveo degli atti pubblici “penalisticamente intesi”,  con particolare riferimento ai settori risultanti dalla privatizzazione del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001).
Il silenzio della normativa penale rende indispensabile ricercare nell’elaborazione giurisprudenziale la risposta alla problematica.
La Corte di Cassazione (sent. N. 15983/2006), è stata, infatti, chiamata a comporre le divergenze interpretative fra la giurisprudenza maggioritaria, attestatasi sulla natura di atto pubblico del cartellino marcatempo e, dunque, sulla sussumibilità del caso in epigrafe nella fattispecie di cui all’art. 479 c.p., ed una giurisprudenza minoritaria, che muovendo dall’intervenuta privatizzazione del pubblico impiego riteneva che il medesimo integrasse un’ipotesi di scrittura privata.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire a tale ultimo orientamento sull’assunto che, postulando l’art. 479 c.p. che la condotta di falsificazione si sostanzi in una attività svolta nell’esercizio delle funzioni pubblicistiche, “…appare ineludibile distinguere, nell’attività del pubblico impiegato – ed in un contesto in cui il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti ha assunto connotazioni privatistiche – gli atti che sono espressione della pubblica funzione e/o del pubblico servizio e che tendono a conseguire gli obiettivi dell’ente pubblico da quelli strettamente attinenti alla prestazione di lavoro, ed aventi, perciò, esclusivo rilievo sul piano contrattuale e non anche su quello funzionale”.
Il pubblico dipendente, pur figurando quale pubblico impiegato per la rilevanza eminentemente pubblicistica delle funzioni cui naturaliter assolve, nondimeno attesta mediante scrittura privata ed a fini meramente retributivi l’esercizio della propria prestazione nel tempo.
Orbene Paolo Ferrato, si reca dall’avv. Rossi per richiedere assistenza legale.
Quest’ultimo, fonda la propria strategia difensiva sulla riferibilità del documento in oggetto alla tipologia della scrittura privata  e, dunque, escludendo la sanzionabilità della condotta contestata ex art. 479 c.p., per via della irrilevanza penale del falso ideologico in scrittura privata.
Pertanto, alla luce dei fatti esposti l’avv. Rossi si determina a redigere un sollecito a che il Pubblico Ministero chieda l’archiviazione per l’infondatezza della prospettazione accusatoria in ragione dell’insussistenza dell’elemento oggettivo dell’atto pubblico.
Qualora il Pubblico Ministero non dovesse condividere la tesi sostenuta dalla difesa di Paolo Ferrato, l’avv. Rossi potrà optare per il rito abbreviato, formulando oralmente la relativa richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento al Tribunale in composizione monocratica.

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