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24-06-2010

Responsabilità Civile E Assicurazioni

Circolazione stradale e invalidi: quali limitazioni?

La circolazione stradale dei soggetti invalidi può essere soggetta a limitazioni? Qual è l’efficacia territoriale del permesso appositamente rilasciato? Pubblichiamo un interessante caso inviatoci dall’Avv. Mario Tocci e tratto dalla Rivista “Il Civilista”.

Il caso

L’autovettura di Tizio, invalido e titolare di permesso di circolazione stradale rilasciato dall’amministrazione comunale di Napoli, viene colta in circolazione in zona a traffico limitato nella città di Bologna dalla polizia municipale.
Tizio si accerta del fatto che la zona a traffico limitato è stata istituita con provvedimento della giunta comunale.
Cosicché nei confronti di Tizio, ritenuto reo dell’illecito di circolazione non consentita in zona a traffico limitato, viene contestata la violazione dell’articolo 7 del Codice della Strada.
Tizio impugna il verbale innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria, censurando la sussistenza dell’illecito in quanto fondato sulla falsa applicazione della legge e su un provvedimento amministrativo ritenuto invalido.



La soluzione

Il caso prospettato presenta una questione controversa di notevole rilevanza, relativa alla validità territoriale del permesso di circolazione stradale riservato agli invalidi.
Il permesso di circolazione stradale riservato a soggetti disabili è, infatti,  valido in tutto il territorio nazionale.
Esso viene rilasciato dall’amministrazione del comune di residenza del richiedente.
L’articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 stabilisce che le persone con capacità deambulatoria sensibilmente ridotta e/o non vedenti possono richiedere all’Amministrazione del comune di residenza, previa dimostrazione documentata del proprio stato di invalidità, il rilascio di uno speciale contrassegno valido in tutto il territorio nazionale.
Tale contrassegno, da esporre nella parte anteriore del veicolo di proprietà, consente al titolare, ex articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, di circolare senza incorrere nelle limitazioni del traffico di volta in volta disposte.
Il medesimo permesso è previsto dall’articolo 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
Nella domanda, il richiedente, oltre a declinare i propri dati personali e dichiarare sotto la propria responsabilità gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell’Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che a seguito di visita medica sia stato espressamente accertato che il richiedente stesso abbia effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
L'autorizzazione ha validità quinquennale ed il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità; in tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità.
Al di là della già chiara formulazione delle disposizioni normative prese in considerazione, la giurisprudenza ha già avuto modo di manifestarsi a riguardo.
Si segnalano infatti tre sentenze: quella emessa dal Giudice di Pace di Arezzo in data 27 giugno 2006, quella emessa dal Giudice di Pace di Fasano in data 11 gennaio 2008 e l’altra depositata dalla seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 16 gennaio 2008,  n. 719
Peraltro è da evidenziare come – in ossequio a quanto affermato dalla nota della Direzione Generale per la Motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 107 del 6 febbraio 2006 – il disabile munito del contrassegno in questione non è tenuto ad indicare l’ora di inizio della sosta.
È interessante rilevare come il provvedimento di concessione del permesso di circolazione stradale ai disabili, sebbene riservato alla potestà degli organi dell’Amministrazione del comune di residenza del richiedente, sia efficace anche al di fuori del territorio di pertinenza dei soggetti emananti.
Addirittura, il Consiglio Europeo, con raccomandazione 98/376/CE, ha auspicato l’adozione di un permesso di circolazione valido in tutti gli Stati dell’Unione Europea.
Nel caso prospettato, quindi, Tizio potrà far valere i propri diritti ed ottenere l’annullamento del verbale per falsa applicazione della legge.
Peraltro, in via incidentale, Tizio potrà ottenere la disapplicazione del provvedimento di istituzione della zona a traffico limitato in quanto assunto in violazione di legge ai sensi del disposto dell’articolo 5 dell’Allegato E della legge 20 marzo 1985, n. 2248.
 


 

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