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01-09-2010
Sale and lease back
Pubblichiamo il caso messo a disposizione dall’Avv. Aurora Visentin e tratto da F. Tedde, A. Visentin Vendita, permuta, leasing, Milano, 2010.
Il caso
La s.p.a. Centro Leasing acquistava dalla s.p.a Olimpia un capannone industriale, per poi concederglielo in locazione finanziaria con un contratto della durata di otto anni.
La società utilizzatrice si rendeva inadempiente all'obbligo di pagare il canone, costringendo la Centro Leasing a valersi della clausola risolutiva espressa e a chiedere, inutilmente, il rilascio dell'immobile.
La Olimpia s.p.a. si opponeva a tale richiesta eccependo che la pattuizione era intervenuta al fine di ottenere una garanzia commissoria in frode alla legge.
Il Tribunale di Milano, dichiarava la nullità di tutti del contratto per violazione del divieto di patto commissorio e tale sentenza veniva confermata anche in grado di appello.
La soluzione
Il rappresentante legale della Centro Leasing si rivolge all’Avv. Stabile, chiedendogli di curare il ricorso in cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di Milano.
Il procuratore spiega al suo cliente che nel caso di specie viene in rilievo la figura del sale and lease back e che con tale locuzione si individua quell’operazione contrattuale strutturata secondo uno schema socialmente tipico che si articola in una vendita di beni da parte di un’impresa o di un lavoratore autonomo ad una società di leasing, la quale, oltre a versare il corrispettivo, concede i beni medesimi in leasing all’originario proprietario a fronte del pagamento periodico di canoni per la relativa utilizzazione, con conferimento allo stesso del diritto di opzione per il riacquisto del bene ad un prezzo predeterminato.
A differenza del leasing finanziario che si caratterizza per la trilateralità del rapporto negoziale, che involge il fornitore (proprietario originario del bene), la società di leasing (che acquista il bene per concederlo in godimento) e l’utilizzatore (il soggetto che riceve in godimento il bene a fronte del pagamento periodico di canoni) il contratto di sale and lease back presenta carattere bilaterale, giacché la relazione negoziale si instaura tra due soli soggetti: il proprietario del bene, che ne diviene il futuro utilizzatore a titolo di leasing, e la società di leasing che acquista il bene per poi concederlo in godimento all’originario proprietario.
L’articolazione strutturale del sale and lease back costituisce la risultante di un contratto di vendita (con cui il proprietario trasferisce la proprietà della res al lessor, verso corrispettivo del prezzo) e di un contratto di leasing (che consente all’originario proprietario di conservare la materiale disponibilità del bene trasferito in proprietà al lessor).
I caratteri del sale and lease back inducono a ritenere che si tratti di un’operazione negoziale atipica non sussumibile, come da taluni sostenuto, nel normotipo della vendita con patto di riscatto o del riporto.
Il legale spiega al suo cliente che l’atipicità del contratto de quo pone un problema in ordine alla valutazione della meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322 c.c., con riguardo, in particolare, al profilo relazionale che collega il contratto di vendita al negozio di leasing, che si presta agevolmente ad essere orientato al fine di assolvere una funzione di garanzia reale, in violazione del divieto del patto commissorio (2740 c.c.), giacché la dazione di una somma di denaro, anziché costituire corrispettivo della vendita del bene, ben potrebbe dissimulare un’erogazione a titolo di mutuo garantita (realmente) dal trasferimento della proprietà del bene al creditore, così come il pagamento di somme periodiche con facoltà di riacquisto del bene al termine di durata del rapporto, anziché costituire canone per il godimento in leasing del bene, può dissimulare una restituzione della somma mutuata con conseguente liberazione del bene dal vincolo di garanzia.
L’Avv. Stabile chiarisce che è questo il motivo per cui la giurisprudenza ha lungamente diffidato della validità del contratto di sale and lease back, considerandolo un’operazione fisiologicamente illecita, in quanto funzionale alla realizzazione di uno scopo equivalente a quello dell’alienazione in garanzia e, pertanto, integrante gli elementi costitutivi del patto commissorio.
Il legale espone però che la Corte di Cassazione, invertendo il proprio orientamento in questa materia ha rilevato come il sale and lease back sia potenzialmente idoneo a realizzare un’operazione economica complessa, funzionale ad un’esigenza tipicamente ricorrente nell’attività imprenditoriale- cioè quella di reperire con immediatezza liquidità, mediante alienazione di un bene strumentale all’attività di impresa (e di norma inserito nell’ambito di un determinato assetto produttivo, non facilmente collocabile sul mercato) e inserita nel quadro di un disegno economico di risanamento, di riassetto ovvero di incremento finanziario da realizzare tramite il potenziamento dei fattori di produzione, operazione che consente, oltre all’immediata disponibilità della liquidità, di conservare la detenzione e dunque la possibilità di utilizzazione del bene alienato, con facoltà di riacquistarne la proprietà al termine del rapporto di leasing.
Seguendo tale impostazione, secondo l’Avv. Stabile, è quindi possibile opporsi al decisum di secondo grado sostenendo che il sale and lease back si connota di un’autonomia strutturale e funzionale, nonché di caratteri peculiari di natura soggettiva ed oggettiva che non consentono di ritenere che la sua funzione economica integri in defettibilmente gli elementi della garanzia reale e sia immancabilmente configurata in termini di violazione del divieto di patto commissorio.



