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21-06-2010
LA SORTE DEL CONTRATTO CONSEGUENTE ALL'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE: QUALE GIURISDIZIONE?
Un interessante caso aggiornato alla nuova normativa del contenzioso appalti. E' firmato da Carlo Vantaggiato, Avvocato in Lecce.
Il caso
La società x impugna davanti al Tar territorialmente competente il provvedimento di aggiudicazione di una gara d'appalto alla società y, chiedendo, oltre all'annullamento del provvedimento impugnato, la declaratoria di inefficacia del relativo contratto stipulato dalla stazione appaltante con la società controinteressata.
La soluzione
Una delle più dibattute questioni interpretative relative alla disciplina dell’attività contrattuale della p.a. concerne la sorte del contratto conseguente all'annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione.
Sul punto, si registravano, in passato, svariate posizioni critiche assunte dalla giurisprudenza.
L’orientamento tradizionale propendeva per l'annullabilità relativa del contratto, ex art. 1441 c.c., su rilievo che gli atti amministrativi anteriori alla stipulazione del contratto fossero strumenti di integrazione della capacità e della volontà dell'ente pubblico e che i relativi vizi potessero comportare soltanto l'annullabilità del contratto, deducibile soltanto dall’amministrazione, nel cui esclusivo interesse sono poste le norme che disciplinano il procedimento pubblicistico finalizzato alla scelta del contraente. In ordine alla giurisdizione, si riteneva che questa fosse radicata in capo al giudice ordinario, in quanto giudice competente sulle controversie relative alla validità del contratto, trattandosi di fattispecie privatistiche generatrici di posizioni di diritto soggettivo perfetto.
Dal canto suo, l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen., 30 luglio 2008, n. 9, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda volta a far accertare - con efficacia di giudicato - l'avvenuta caducazione del contratto d'appalto) ha osservato che – benchè sussista la giurisdizione ordinaria sulla domanda volta ad ottenere, con efficacia di giudicato, l'accertamento dell'inefficacia del contratto, la cui aggiudicazione sia stata annullata dal giudice amministrativo – tuttavia, la sentenza del giudice amministrativo di annullamento della aggiudicazione determina in capo all'amministrazione soccombente l'obbligo di conformarsi alle relative statuizioni, nell'ambito degli ulteriori provvedimenti che rimangono salvi ai sensi dell'art. 26 l. Tar. Ne deriva che, anche nell'emanare i provvedimenti ulteriori che conseguono all'effetto caducatorio dell'annullamento dell'aggiudicazione della gara, l'amministrazione deve tenere conto dei principi enunciati nella sentenza di annullamento e delle conseguenze giuridiche determinate dal suo contenuto ed orientare conseguentemente la sua ulteriore azione; rispetto a tali provvedimenti, il sindacato del giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, è pieno e completo, investendo situazioni che restano esclusivamente nel campo del diritto pubblico e che non si intersecano mai con il piano dei diritti soggettivi sorti dal vincolo contrattuale imperniato sull'aggiudicazione annullata.
Così opinando, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che l'art. 244, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 va interpretato nel senso che: a) la giurisdizione del giudice ordinario sussiste in ordine all'accertamento delle conseguenze provocate dalla sopravvenuta mancanza delle condizioni di legalità del vincolo contrattuale, essendo il criterio di riparto della giurisdizione basato unicamente sulla separazione, imposta dall'art. 103, comma 1, Cost., tra il piano procedimentale del diritto pubblico e quello negoziale, retto interamente dal diritto privato; b) la giurisdizione del giudice ordinario sussiste anche quando si tratti di individuare, con statuizioni idonee a passare in giudicato, le conseguenze prodotte sul contratto dalla sentenza amministrativa di annullamento della aggiudicazione della gara.
Il d.lgs. n. 53/2010, di recepimento della direttiva “ricorsi”, ha concretamente posto termine al suesposto dibattito giurisprudenziale in ordine alla sorte del contratto conseguente all'annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione.
Ed invero, l'art. 7 del suddetto decreto, attraverso la modifica dell'art. 245 del codice dei contratti pubblici, ha espressamente previsto la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia di dichiarazione di inefficacia del contratto in ipotesi di annullamento in sede giurisdizionale dell'aggiudicazione.
In sintesi, la ricostruzione della inefficacia del contratto emergente dalla novella legislativa è la seguente: l'inefficacia deriva sempre da una pronuncia costitutiva del giudice; legittimata alla proposizione della domanda di inefficacia è unicamente la parte che impugna l'aggiudicazione; il giudice può dichiarare d'ufficio l'inefficacia nei soli casi di “gravi violazioni”; la buona fede del terzo aggiudicatario rileva nei soli casi di violazioni “non gravi”, non precludendo, tuttavia, automaticamente la dichiarazione di inefficacia del contratto.


