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24-11-2010
GUIDA SOTTO L'EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
Ecco un caso in materia di reati stardali con riferimento alla fattispecie di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Tratto da G. Berri, Reati alla guida, Milano, 2010
Il caso
Tiziano Bianchi, abituale assuntore di hascisch, si reca a cena al ristorante per festeggiare il compleanno di un amico. Numerosi sono i bicchieri di vino e di amaro che ingerisce nel corso della serata. Uscito dal locale, alla guida della sua autovettura, si reca in un luogo da lui conosciuto frequentato da spacciatori, per acquistare qualche dose di hascisch. Tornato presso la sua autovettura si prepara uno spinello, poi mette in moto e mentre cerca di accenderlo, poco lucido per l’alcool bevuto, perde il controllo del mezzo andando a sbattere su delle auto parcheggiate sul bordo della strada. Nell’urto si ferisce al volto. Lo spinello cade nell’abitacolo. Arriva subito la Polizia Stradale avvisata da cittadini che hanno assistito all’incidente. Gli agenti di Polizia constatano subito che Tiziano Bianchi è sotto shock , ha le pupille dilatate e l’alito vinoso. Lo fanno scendere dall’auto e guardando dentro l’autovettura si accorgono che per terra c’è uno “spinello”. Sottopongono a perquisizione il Bianchi trovandogli addosso un altro pezzetto di “fumo”, nelle tasche. Spaventato Tiziano Bianchi ammette di fare uso di hascisch ma si giustifica sostenendo che la droga trovata l’ha appena comprata ed è destinata unicamente all’uso personale. In stato di arresto per la violazione del D. P. R. 309/90 Tiziano Bianchi viene accompagnato al Pronto soccorso per curare le ferite e sottoporsi ai rilievi medici previsti dagli articoli 186 e 187 D. L. vo 285/1992.
La soluzione
La fattispecie in esame riguarda il caso del conducente che si pone alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche e/o stupefacenti.
Gli accertamenti per stabilire se il conducente alla guida dell’autovettura sia sotto l’influsso di sostanze stupefacenti o guidi in stato di ebbrezza sono diversi.
Più precisamente per quanto riguarda l’art. 186 c. d. s, l’operatore di Polizia Stradale può richiedere al conducente di sottoporsi ad una serie di accertamenti al fine di determinare se si sia posto alla guida sotto l’influenza dell’alcool; gli accertamenti in parola sono indicati dai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 186; più dettagliatamente l’operatore può chiedere che il conducente:
a-si sottoponga ad accertamento qualitativo, tramite apposito apparecchio, finalizzato ad acquisire elementi utili per la sottoposizione successiva all’apparecchio etilometrico
b-si sottoponga al controllo tramite etilometro, o perché gli accertamenti qualitativi hanno dato esito positivo o perché ha causato un incidente stradale o infine perché ha motivo di ritenere che il conducente sia in stato di ebbrezza
c-lo segua presso la sede dove è situato l’apparecchio etilometrico
d-sia sottoposto a controllo del tasso alcolico da parte delle strutture sanitarie cui lo stesso conducente è stato condotto a seguito di incidente.
Mentre per quanto riguarda l’art 187 c. d. s. , l’operatore di Polizia stradale potrà chiedere che il conducente si sottoponga ad accertamento qualitativo, non invasivo o a prove anche attraverso apparecchi portatili; qualora gli accertamenti qualitativi danno esito positivo o il conducente risulta aver causato un incidente stradale o si ha motivo di ritenere che lo stesso sia sotto l’effetto di sostanze droganti, l’operatore può chiedergli di essere seguito presso una struttura sanitaria fissa o mobile della Polizia stradale o presso una struttura sanitaria pubblica o accreditata, al fine di sottoporsi al prelievo di campioni di liquidi biologici al fine dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica.
Per entrambe le ipotesi, il rifiuto a sottoporsi agli esami indicati dalle norme costituisce reato ed è punito con l’ammenda da 1500€ a 6000€ e l’arresto da tre mesi ad un anno.
Tiziano Bianchi, viene dunque condotto di fronte al Giudice per la celebrazione del rito direttissimo.
Il reato per cui viene presentato al giudice in composizione monocratica è quello di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hascish, in più gli vengono contestate (a piede libero) la guida in stato di ebbrezza e la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Infatti dal pezzo di sostanza stupefacente, che al narcotest risulta essere hascish, si ricavano molte più dosi (circa venticinque) di quelle previste dalla legge per il cd uso personale.
I rilievi fatti dai sanitari del pronto soccorso sulle urine di Tiziano, rilevano presenza di metaboliti del tipo hascish.
L’avv. Nevio Rossi, difensore di fiducia, è presente alla convalida. Durante l’interrogatorio il Bianchi ammette di far uso di hascisch, sostiene però l’uso personale della sostanza, racconta che, dopo essersi recato a cena per il compleanno di un suo amico, di essersi recato in stazione per comprare qualche dose di stupefacente avendo da qualche giorno finito le sue scorte. Nega di essersi posto alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti non avendo fatto in tempo neppure ad accendersi lo spinello in quanto, per sbadatezza, era andato a sbattere. L’ultima assunzione di hascisch l’aveva fatta qualche girono prima.
L’arresto viene convalidato, l’avv. Nevio Rossi fa mettere a verbale che sin d’ora si fa conferire procura speciale per definire la contestazione di cui al D. P. R. 309/90. con un rito abbreviato. All’esito di tale giudizio Tizio sarà assolto riconoscendogli il giudice la detenzione della sostanza solo per uso personale.
Rimangono i reati contravvenzionali per i quali si procederà per le vie ordinarie.



