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01-12-2010

IL FONDO PATRIMONIALE. LO SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DEL FONDO

Vi metto a disposizione questo interessante caso in materia di regime patrimoniale tratto da A. Scacchi,I regimi patrimoniali della famiglia, Scenari 2010


Il caso

I coniugi  Emanuele Giorgi e Valentina  Biondi, genitori del minore Filippo Giorgi, con atto del Notaio dott. Giuseppe De Angelis di Roma, in data 30.04.2007 hanno costituito un fondo patrimoniale, annotato a margine dell’atto di matrimonio e debitamente trascritto nei registri immobiliari, destinando ad esso l’appartamento sito in Roma alla via Genzano n. 144, di proprietà esclusiva del marito ed  adibito a residenza famigliare.
I coniugi sono, altresì, soci unici  della “Alfa - s.a.s. di Emanuele Giorgi”, società che rappresenta l’unica fonte di reddito per la famiglia e che, a causa delle perdite registrate nell’ultimo esercizio sociale, ha dovuto richiedere un fido alla propria Banca.
La Banca, tuttavia, venuta a conoscenza della costituzione del suddetto fondo patrimoniale, ha invitato i coniugi  a far cessare detto fondo nel più breve tempo possibile precisando che, in difetto, si procederà alla revoca del fido precedentemente concesso con l’immediato rientro di quanto dovuto.
I coniugi si rivolgono pertanto all’avv. Roberto Savarese con l’intento di pervenire allo scioglimento “consensuale” del fondo patrimoniale.

 



La soluzione

La procedura relativa all’autorizzazione per lo scioglimento consensuale del fondo ha natura di volontaria giurisdizione e deve seguire le regole del rito camerale ex artt. 737 ss. c.p.c. (cfr. art. 38, comma 3 disp. Att. c.c.)
L’avvocato spiega preliminarmente ai suoi clienti che è attualmente discussa sia in dottrina sia in giurisprudenza l’ammissibilità di uno scioglimento convenzionale da parte dei coniugi del fondo patrimoniale dagli stessi precedentemente costituito.
Sul tema si registrano decisioni contrastanti soprattutto nell’ambito della giurisprudenza di merito.
Il vigente codice civile, infatti, non annovera tale possibilità di scioglimento tra le ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale elencate all’art. 171 c.c., il quale prevede esclusivamente i casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Parte della dottrina e la prevalente giurisprudenza di merito, partendo da un’interpretazione letterale della norma, ritengono che tale elencazione abbia carattere tassativo, per cui deve escludersi  che l'autonomia privata possa far cessare per mutuo consenso dei coniugi il fondo patrimoniale precedentemente costituito. 
Un diverso orientamento ritiene, invece, ammissibile lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale, sottolineandone, in particolare, la natura di  convenzione matrimoniale.
Poiché il fondo patrimoniale impone soltanto un vincolo di destinazione su determinati beni e non costituisce un regime patrimoniale vero e proprio, e, pertanto, lo stesso è affiancato da un regime generale (comunione o separazione dei beni oppure altro regime atipico) esso ha natura di convenzione matrimoniale.
Nello stesso senso si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione secondo la quale il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale e  ad esso va applicata la relativa disciplina, ivi compresa la necessaria annotazione dell’atto costitutivo del fondo a margine dell’atto di matrimonio ai fini dell’opponibilità ai terzi ex art 162 c.c.
A sostegno della tesi favorevole all’ammissibilità di uno scioglimento consensuale del fondo patrimoniale vengono, inoltre, addotte le seguenti argomentazioni: a) i coniugi possono pervenire ad  un risultato  analogo a quello determinato dallo scioglimento consensuale (in assenza di figli minori o derogando all’autorizzazione giudiziale ex art. 169 c.c.) alienando tutti i beni del fondo patrimoniale; b) l’elencazione di cui all’art. 171 c.c. non contempla l’ipotesi della dichiarazione di morte presunta che, come è pacifico, produce gli stessi effetti previsti dal citato articolo e depone quindi a favore della non esaustività di quest’ultimo.
Se quindi si considera l’atto di scioglimento consensuale del fondo come un atto di disposizione esso rientra nella previsione dell’art. 169 c.c., mentre se lo si considera come causa di cessazione del medesimo fondo trova applicazione il dettato normativo di cui all’art. 171 c.c.
Stando all’orientamento della prevalente giurisprudenza di merito l’art 171 c.c. è, comunque, la norma che, occupandosi della cessazione del fondo, più si avvicina alla questione sopra prospettata e può essere, dunque, applicata in via analogica al caso in esame.
Il Tribunale dovrà  comunque limitarsi a valutare il caso concreto e verificare se lo scioglimento del fondo patrimoniale risponda agli interessi e ai bisogni della famiglia (ivi compresi i minori) più che il mantenimento dello stesso e, nel caso di valutazione positiva, si limiterà ad autorizzare la convenzione di risoluzione richiesta.
Da ultimo in tal senso si è espresso anche il Tribunale per i Minorenni L’Aquila, 17 marzo 2008 secondo il quale “con il controllo del Tribunale per i Minorenni, qualora nell'interesse della famiglia sia necessario od estremamente opportuno lo scioglimento del fondo patrimoniale, le parti che al fondo hanno dato vita possono procedervi per mutuo consenso.
 

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