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16-12-2010

Famiglia E Successioni

SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE SULLA CASA CONIUGALE

Pubblichiamo il caso messo a disposizione dall'Avv.Maurizio Bruno e tratto da M.Bruno,Separazione e Divorzio, Milano 2008


Il caso

Il Sig. Mario Rossi è separato dalla moglie con sentenza passata in giudicato.

Non essendovi figli, il Tribunale non aveva assunto alcun provvedimento di assegnazione della

casa, intestata al 50% tra i coniugi quale acquisto in comunione dei beni.

Le parti avevano concordato che successivamente avrebbero provveduto alla vendita e diviso il

ricavato, ma di fatto la moglie con vari pretesti, rinvia sempre l’operazione. Il marito desidera conoscere quali possibilità ci siano di poter ottenere realmente il controvalore economico della propria parte di immobile e si rivolge presso il vostro  studio legale.

 

 



La soluzione

Un problema che si verifica frequentemente, in caso di separazione dei coniugi senza figli e quindi in assenza di un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, e` quello relativo alla sorte, della ex casa coniugale, allorche questa sia in proprieta` esclusiva o in comproprieta` dei coniugi.

Una volta infatti che il bene non venga gravato dal provvedimento di assegnazione

del Tribunale, si applichera` l’ordinaria disciplina di cui agli artt. 1111 ss.

del c.c. e agli artt. 784 e 791 c.p.c.

Tenga conto l’avvocato che, il magistrato della separazione, non si ritiene

competente per assumere i provvedimenti in tema di scioglimento della comunione,

di nomina del perito del Tribunale o di attribuzione delle quote o

vendita all’asta.

Quindi sara` necessario procedere con un separato processo.

Va detto sotto questo profilo che, la giurisprudenza ritiene, in caso di comproprieta`

della casa tra i coniugi, i quali si trovavano in comunione dei beni prima

della separazione, come, non sia possibile procedere con l’azione giudiziale di

divisione del bene, se prima non passi in giudicato la sentenza di separazione

personale, e quindi, in concreto, sia omologata la separazione consensuale

oppure sia decorso il termine per l’appello (o sia terminato il processo di impugnazione)

relativamente alla separazione giudiziale, sicche´ si passi al regime

patrimoniale della separazione dei beni.

In genere in questi casi e` preferibile far precedere la citazione per lo scioglimento

della comunione al Tribunale, (considerando che tra l’altro si tratta di

un procedimento particolarmente costoso gravato da perizie, certificati notarili,

ecc.), da una lettera inviata al legale di controparte al fine di tentare una

soluzione conciliativa.

 
 

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