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22-12-2010
INDEBITA PERCEZIONE DI AIUTI COMUNITARI
Pubblichiamo il caso messo a disposizione dall’Avv. Francesca Tedde e tratto da F. Tedde, A. Visentin, L'opposizione alle sanzioni amministrative, Milano, 2010.
Il caso
I fratelli Marco, Luigi e Federica Rosati con ricorso del 13 febbraio 2006 proposero opposizione davanti al Pretore di Roma avverso l'ordinanza n. 15/18 del 14 dicembre 2005, con la quale il Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali aveva loro ingiunto, quali legali rappresentanti s.n.c. Figli di Giacomo Rosati, il pagamento della sanzione amministrativa di euro 500.250,00, per il concorso nella violazione della L. n. 898 del 1986, art. 3, avendo la società indebitamente percepito aiuti comunitari al consumo dell'olio d'oliva.
Riunita al processo l'opposizione proposta il …… dalla Figli di Giacomo Rosati S.r.l. avverso l'ordinanza n. 3 del ….., con la quale il Ministero dell'Agricoltura e Foreste aveva ingiunto a detta società il pagamento della sanzione amministrativa di euro 500.125,00, per analoghe violazioni commesse negli anni 2004-2005, il Tribunale di Roma, competente ex D.Lgs. n. 51 del 1998, con sentenza del 12 gennaio 2006 rigettò entrambe le opposizioni, osservando che:
- le violazioni erano state tempestivamente contestate ai trasgressori entro il termine di 90 giorni dal loro accertamento, stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14. - la prova dell'insussistenza delle operazioni di commercializzazione poteva essere fornita dall'Amministrazione anche mediante presunzioni;
- la sussistenza delle violazioni contestate desumibile dai fatti accertati con la sentenza n. 223/06 del Tribunale di Roma, confermata dalla Corte di appello, che aveva affermato la responsabilità dei Rosati per il reato di frode comunitaria.
La soluzione
I fratelli Rosati, ritenendosi insoddisfatti della decisione del tribunale di Roma, si recano dal legale e gli consegnano tutta la documentazione.
Le norme in rilievo, sono la legge n. 689/1981, in particolare l’art. 14 della stessa e la legge n. 898/1986, in particolare gli artt. 3 e 4.
In base a quanto disposto dall’art. 14 della L. 689/1981, la violazione amministrativa va contestata personalmente o, qualora ciò non sia possibile, notificata alla persona interessata.
L’art. 14 non prevede forme particolari per la contestazione e per la notifica, pertanto, rimanda esplicitamente alle disposizioni previste dalle leggi vigenti, e cioè quelle leggi speciali che continueranno a regolare la contestazione e la notifica nella specifica materia.
Il primo comma dispone che quando è possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente. La contestazione generalmente consiste in un atto scritto, redatto su un modulo predisposto per raccogliere il suo contenuto minimo: data e luogo in cui essa avviene; nome, qualità o funzioni del verbalizzante; data e luogo dell’avvenuta violazione; generalità e residenza del trasgressore; fatto commesso e norme violate.
Se non è avvenuta la contestazione per tutte o alcune delle persone tenute al pagamento in solido della sanzione amministrativa, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti in Italia entro il termine di 90 giorni dall’accertamento.
La notificazione ha la stessa funzione e l’identico scopo della contestazione immediata del fatto al trasgressore. La notifica deve essere eseguita entro il termine di 90 giorni o, per i residenti all’estero, di 360 giorni dall’accertamento.
Per accertamento deve intendersi l’avvenuta conoscenza, diretta o riferita, da parte delle autorità, del fatto illecito. Il momento in cui ciò avviene può non coincidere con quello in cu la trasgressione amministrativa è stata commessa, sia nell’ipotesi in cui esista un intervallo temporale tra a violazione e la scoperta della stessa, sia nell’ipotesi di violazioni ripetute, continuative o permanenti.
L’estinzione opera di diritto al semplice verificarsi della scadenza del termine, dovrà quindi essere rilevata d’ufficio tanto dall’autorità amministrativa chiamata a procedere, quanto dal giudice civile in sede di opposizione o dal giudice penale competente per la connessione tra la violazione e un reato.
In materia di indebita percezione di aiuti comunitari alla produzione ed al consumo d'olio d'oliva, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato, entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento stabilito dalla L. n. 898 del 1986, art. 4, che deroga sul punto alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14.
L’Avvocato, dopo aver verificato che vi erano possibili chance di successo nell’ipotesi di impugnazione della sentenza in Cassazione, si fa sottoscrivere mandato giudiziale e consenso al trattamento dei dati personali, al fine di procedere con la stesura del ricorso.


