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14-01-2011
ANNULLAMENTO DEGLI ATTI COMPIUTI SENZA IL CONSENSO DELL’ALTRO CONIUGE
Pubblichiamo il caso messo a disposizione dall'Avv.Arianna Scacchi e tratto da A. Scacchi I regimi patrimoniali della famiglia, Scenari 2010
Il caso
Il sig. Riccardo Pandolfi, sposato in regime di comunione legale con la Sig.ra Alessia Vecchi 2 si rivolge nel giugno del 2009 all’avv. Cristiano Baiocchi deducendo di essere da poco venuto a conoscenza di quanto segue.
In data 06.07.2008 con atto a rogito del Notaio dott. Romolo Aureli, da lui ritrovato casualmente in un cassetto, la moglie ha venduto al sig. Roberto Mantione un appartamento sito in Roma, alla Via Tor de Schiavi n. 22.
Lo stesso immobile, era stato precedentemente acquistato dalla Sig.ra Vecchi nel 2000, ovvero in epoca successiva al matrimonio concordatario celebrato nel 1998.
Premettendo che alcun consenso è stato da lui espresso in merito a tale vendita, della quale, al contrario, non era nemmeno stato messo a conoscenza, il Sig. Pandolfi chiede al legale se la stessa possa considerarsi valida, e se gli sia, comunque, consentito opporsi in qualche modo a tale alienazione.
La soluzione
L’avvocato illustra preliminarmente al suo cliente che stando al disposto normativo di cui all’art. 184 c.c. gli atti compiuti da uno dei coniugi in regime di comunione legale senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili nel caso in cui riguardino beni immobili o beni mobili registrati.
Stando all’opinione attualmente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza la mancanza del consenso da parte del coniuge non stipulante non impedisce, quindi, che il contratto abbia comunque efficacia ma si traduce in un vizio del contratto, che è causa di annullamento dello stesso, qualora questo riguardi, come in questo caso, beni immobili.
L’annullamento può essere richiesto soltanto dal coniuge non stipulante e necessariamente entro il breve termine di prescrizione pari ad un anno dalla conoscenza dell’atto o dall’avvenuta trascrizione dello stesso.
Se l’atto non è stato trascritto e l’altro coniuge ne viene a conoscenza al momento dello scioglimento della comunione, la prescrizione annuale decorre da tale momento.
Il termine in esame è un termine di prescrizione e non di decadenza, tuttavia esso non è soggetto alla sospensione contemplata dall’art. 2941 c.c. nei rapporti tra i coniugi in considerazione del carattere speciale e derogativo dell’art. 184 c.c..
Il prevalente orientamento giurisprudenziale ritiene, tra l’altro, applicabile il disposto normativo di cui all’art. 184 c.c anche al contratto preliminare avente ad oggetto beni immobili e stipulato da uno soltanto dei coniugi in regime di comunione legale, in quanto pur trattandosi di un contratto ad effetti obbligatori lo stesso rappresenta comunque un atto di straordinaria amministrazione.
In tal caso, si ritiene che il termine di un anno previsto dall’art. 184 comma 2, decorra, fuori dall’ipotesi di conoscenza effettiva dell’atto, dalla data di trascrizione del preliminare, qualora trascritto, ovvero dalla data della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c..
L’annullamento costituisce una facoltà per il coniuge pretermesso che è l’unico legittimato ad agire.
Qualora egli abbia optato per la convalida non può più cambiare idea e chiedere che l’atto venga annullato.
In questo caso, poiché a seguito delle effettuate visure catastali, l’atto di vendita seppur effettuato in data 06.06.2007 non risulta essere stato trascritto il termine di prescrizione annuale decorre dalla data in cui il Sig. Riccardo Pandolfi è venuto casualmente a conoscenza della vendita.
L’azione di annullamento deve essere esperita nei confronti del coniuge che ha posto in essere l’atto e del terzo con cui questi ha contrattato.
L’azione ha tra l’altro carattere strettamente personale per cui è da escludere che l’azione possa essere proposta in caso di morte del coniuge pretermesso dai suoi eredi oppure posa essere esperita invia surrogatoria dal creditore personale del coniuge pretermesso.
La citazione deve essere trascritta ai sensi dell’art. 2656 n. 6.
La domanda volta ad ottenere l’annullamento del contratto si propone mediante atto di citazione presentato al Tribunale del luogo di residenza dei coniugi.
La citazione deve contenere tutti gli elementi richiesti ai sensi dell’art. 163 c.p.c. a pena di nullità dello stessa.


