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11-02-2011
IL CASO DELL' APPOSIZIONE DEL MARCHIO DI UN' IMPRESA ITALIANA SU UN PRODOTTO FABBRICATO ALL' ESTERO
Pubblichiamo questo caso in materia penale messo gentilmente a disposizione dall' avvocato Giovanni Orfino tratto da Reati Comuni, Collana Scenari 2007 a cura di Giovanni Orfino.
Il caso
Durante un controllo effettuato dall’Agenzia delle dogane presso il magazzino della fabbrica di Augusto Vitale in Torino, veniva rinvenuta una partita di elettrodi per saldatura provenienti dalla Bulgaria ma recanti sulla confezione la dicitura di una societa` italiana.
Il materiale suddetto veniva sottoposto a sequestro probatorio con decreto del Pm, successivamente convalidato dal Gip.
La soluzione
In questo caso, il profilo sul quale il difensore deve maggiormente concentrare la sua attenzione e` quello dell’origine o provenienza nel significato che rileva ai fini dell’applicazione dell’art. 517 c.p.
Richiamando la distinzione prospettata precedentemente tra prodotti industriali ed agricoli, si ribadisce che in relazione ai primi la c.d. ‘‘origine’’ non va intesa in senso fisico-geografico, bensı` quale riferibilita` del prodotto ad un determinato imprenditore.
Invero, nei casi, come quello di specie, di c.d. ‘‘produzione su commissione’’, cio` che rileva non e` la provenienza materiale dal bene da un luogo piuttosto che da un altro, bensì la sua derivazione da un ciclo produttivo facente capo ad un imprenditore che ne assicuri l’omogeneita` rispetto ai propri standards qualitativi, previo accordo con il commissionario estero in ordine alle procedure di fabbricazione e controllo.Come piu` volte sostenuto in Giurisprudenza, sebbene la norma incriminatrice in esame ricolleghi l’induzione in inganno sia all’origine che alla provenienza che alla qualita` della merce, e` evidente che i primi due elementi vanno interpretati in senso funzionale alla garanzia del terzo, poiche´ in tanto origine e
provenienza assumono rilievo pregnante ai fini della tutela del consumatore, in quanto siano indicativi di una determinata qualita` del prodotto, che e` l’unico elemento importante per l’acquirente.
Invero, nell’ambito della produzione su commissione, si registra in dottrina ampio consenso nel negare l’applicabilita` dell’art. 517 c.p. qualora il bene recante il marchio dell’imprenditore nazionale, ancorche´ fabbricato all’estero,appaia rispettoso degli specifici connotati di progettazione e fabbricazione dettati dal committente e successivamente riscontrati nel prodotto finale, dovendosi intendere il concetto di ‘‘provenienza’’ non gia` in senso meccanicistico, bens`ı teleologico-qualitativo.
Nel caso di Augusto Vitale, il Pubblico Ministero che ha disposto il sequestro probatorio e il Gip in sede di convalida hanno ritenuto che integrasse il reato di ‘‘vendita di prodotti industriali con segni mendaci’’ la semplice apposizione dell’etichetta di una societa` italiana sulla confezione degli elettrodi messi in commercio, senza approfondire adeguatamente il profilo poc’anzi espresso in ordine alla funzionalizzazione del concetto di ‘‘origine’’ rispetto alla qualita` della merce.
Orbene, al fine di ottenere il piu` rapidamente possibile la restituzione del materiale in questione, indispensabile per l’esercizio della sua attivita` commerciale, il difensore di Augusto Vitale potrebbe proporre una richiesta di riesame dell’ordinanza di convalida del sequestro.
Infatti, il riesame (ex art.324) rappresenta lo strumento di tutela piu` opportuno in tutti i casi in cui vi siano solidi elementi per confutare l’impianto accusatorio posto a fondamento della misura restrittiva, poiche´ consente di ottenere in tempi assai ristretti la restituzione della merce sottoposta a vincolo.


