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24-02-2011

Futura paternità condizionata da accordo economico mantenimento. E' possibile?

Pubblichiamo il seguente caso reale a cura dell'avvocato Rossella Governale.


Il caso

Un ragazzo di 24 anni, che intrattiene una relazione con una donna coniugata di 45 anni, chiede se è possibile aderire alla richiesta di maternità di costei senza però assumersi alcuna responsabilità economica per il mantenimento del figlio ma solo una disponibilità affettiva.
Riferisce che la signora, che non ha altri figli, è ancora coniugata anche se il marito da un paio d’anni è andato via da casa.
 



La soluzione

Nel caso che ci occupa si prospettano per il cliente due diverse possibilità a seconda che si voglia procedere o meno al riconoscimento del bambino come figlio naturale.

Va chiarito che se il bambino dovesse nascere prima che sia formalizzata la separazione legale tra i coniugi, questi sarebbe automaticamente considerato figlio del marito della donna ed acquisterebbe lo status di figlio legittimo.
Ciò a meno che la signora non lo riconosca come naturale e purchè la sua nascita sia stata precedentemente denunciata dal vero padre che lo ha riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’art.250 codice civile.

Se poi la signora dovesse decidere di attribuire la paternità comunque al marito, è bene sapere che quest’ultimo, padre legittimo, potrà chiedere il disconoscimento della paternità entro un anno dalla nascita o dalla conoscenza della stessa.
La legge infatti consente tale facoltà sia nell’ipotesi in cui il marito e la moglie non hanno coabitato nel periodo compreso tra il 300° e il 180° giorno prima della nascita o se in questo periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuta nascosta al marito la gravidanza o la nascita del figlio.
In generale, la prova per dimostrare o negare la paternità può essere fornita con ogni mezzo ad es. tramite testimonianze, analisi del DNA, documentazioni…e dunque non solo la mamma del bimbo ma anche il figlio da adulto potrà chiedere al Tribunale una pronuncia giudiziale di paternità ai sensi dell’art. 269 c.c.

Queste precisazioni sono importanti poiché il riconoscimento del figlio naturale comporta l’assunzione di tutti gli obblighi propri della procreazione legittima , ivi compreso quello del mantenimento , e ciò a prescindere dalla circostanza che i genitori siano conviventi o delle vicessitudini e rapporti patrimoniali tra gli stessi.

Ciò premesso seppur sussiste la possibilità di un accordo economico tra le parti (a mio avviso molto debole), che esclusivamente ponga a carico della madre il mantenimento del figlio si rileva che detto accordo non sembrerebbe vincolante per il figlio.
Questi, diventato adulto, ben potrebbe agire per il recupero della quota di mantenimento a lui spettante dal genitore inadempiente a prescindere dai rapporti economici che intercorrono tra i genitori. Potrà vantare anche una pretesa di natura risarcitoria conseguente alla lesione di diritti personalissimi e fondamentali.
L’obbligo di mantenimento va determinato tenendo conto delle condizioni sociali e patrimoniali di ciascuno dei genitori di talchè la prole ha diritto ad un livello di vita correlato alle possibilità economiche di entrambi i genitori.
Infine, nell’evenienza estrema in cui la signora non fosse più in grado di garantire i mezzi di sussistenza al figlio, il padre naturale potrebbe incorrere anche nel reato penale previsto dall’art. 570 del codice penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare.
 

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