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19-07-2011
Esecuzione mobiliare - pignoramento presso terzi - eccezione prescrizione
La mancata impugnazione nei termini di legge della cartella di pagamento e della susseguente intimazione di pagamento, ritualmente notificate, rende inefficace l’eccezione di prescrizione proposta nella ulteriore fase del pignoramento presso terzi.
Il caso
“ ……… ha proposto opposizione dinanzi al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Enna avverso pignoramento presso terzi, eccependo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento e dalle susseguenti intimazioni di pagamento.
L’Avv. F.C., nell’interesse dell’Agente della Riscossione, nella comparsa di costituzione ha osservato:
L’opponente in ricorso ha ammesso la ritualità delle intimazioni di pagamento, notificategli il ….. 2011, e la mancanza di loro impugnazione entro il 20 giorno ai sensi dell’art. 617 c.p.c..
La mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento assume rilevanza giuridica sotto un duplice profilo, disciplinato dagli artt. 2937 e 2944 c.c..-
Recita l’art. 2944 (Interruzione per effetto di riconoscimento)
“La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere (1309, 1870, 1988, 2720, 2966).”
Nell’ipotesi di non decorso del termine di prescrizione, la rituale notificazione delle intimazioni di pagamento e la loro mancata impugnazione sono condotte atte a configurare la sussistenza del “riconoscimento del debito”.
Recita l’art. 2937 (Rinunzia alla prescrizione)
“Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto (1310).
Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta (2939, 2946 ss.).
La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizio-ne (1310).”
Nell’ipotesi di decorso del termine di prescrizione, la rituale notificazione delle intima-zioni di pagamento e la loro mancata impugnazione sono condotte atte a configurare la sussistenza della “rinunzia alla prescrizione”.
Sia o meno decorso il termine di impugnazione l’esistenza di intimazioni di pagamento ritualmente notificate e la mancanza di tempestiva impugnazione comportano “riconoscimento del debito” o “rinunzia tacita alla prescrizione” e rendono inammissibile e/o improcedibile l’eccezione di prescrizione.
Solo per mera completezza di esposizione va rilevato che l’eccezione di prescrizione appare inammissibile e/o improcedibile anche sotto ulteriore profilo: la mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento ha comportato il “consolidamento del credito” con il conseguente inizio di nuovo termine di prescrizione, che una corrente giurisprudenziale ritiene essere quello ordinario decennale mentre altra corrente ritiene essere collegato alla natura e tipologia del credito.”
La soluzione
Il G.E. si è riservato e si pubblicherà la decisione.


