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19-06-2012
Responsabilità Civile E Assicurazioni
Pedone investito: come ottenere il risarcimento danni?
Un uomo viene investito, ma l'assicurazione non intende riconoscergli alcun danno. Cosa deve fare per poter ottenere il risarcimento?
Il caso
Un libero professionista, investito mentre si trovava nell'isola pedonale di Torino, riportava trauma da schiacciamento piede e 60 giorni di prognosi e riabilitazione. A seguito di perizia medico legale veniva certificata una percentuale invalidità dal 3-4%. Il medico legale dell'assicurazione, invece, certificava solo punto di invalidità. Dal canto suo, l'assicurazione non intende riconoscere all’uomo alcun danno. Quali potrebbero essere gli esiti di una eventuale causa giudiziaria?
La soluzione
L'art. 137 del Codice delle Assicurazioni prevede che quando una lesione fisica comporti anche, quale conseguenza diretta, una flessione del reddito causato proprio dalla inabilità della vittima (temporanea o permanete) il danno debba essere risarcito proprio prendendo a base di calcolo il reddito percepito dal danneggiato e quindi il danno viene stimato sulla base della quota percentuale di guadagno perso.
Condizione perchè possa essere risarcito il danno patrimoniale da lesione della capacità reddituale, tuttavia, è che vi sia una chiara e conclamata incidenza della lesione sulla capacità reddituale, nel senso che l'impedimento a svolgere le funzioni lavorative deve essere reale e comprovato.
Nel caso in esame, in un eventuale giudizio, il professionista dovrà quindi dimostrare che la lesione seppur lieve (3-4%) abbia inciso comunque sulla sua attività perchè, faccio un esempio, impossibilitato a deambulare o a stare in piedi, ovvero perchè costretto a perdere molte ore per seguire la fisioterapia. Se questi impedimenti sono stati reali ed hanno influito sulle modalità di svolgimento della sua attività (si pensi, per fare un esempio, ad un imbianchino che non possa lavorare perchè l'attività si svolge in piedi o su scale), una volta provata l'incidenza diretta della lesione sulla attività professionale, si potrà utilizzare il metodo di calcolo previsto dall'art. 137 sopra citato.


