In ambito locatizio, una coppia convivente può usufruire delle agevolazioni statali previste in favore dei coniugi? Oppure è possibile, tramite autocertificazione presso il comune, costituire due nuclei familiari distinti? Qual è la normativa in merito ai conviventi?
La soluzione
Com’è noto, il cammino di equiparazione delle coppie conviventi alle coppie unite da matrimonio si prospetta ancora decisamente lungo. In ambito locatizio una parziale assimilazione tra le due situazioni è assicurata con riferimento al diritto di succedere nel contratto. Così, in caso di morte del convivente intestatario del contratto, il compagno succede automaticamente nel rapporto.
Allo stesso modo, in caso di rottura dell'unione di fatto, è stato riconosciuto il diritto del convivente con prole, anche non intestatario del contratto, di permanere nell'immobile fino alla naturale scadenza del termine. Questa è, ad oggi, la normativa locatizia specifica per i conviventi.
La domanda concerne, però, la possibilità di usufruire di agevolazioni statali. In linea generale, esse sono singolarmente e specificatamente disciplinate a livello comunale da appositi bandi che vanno ad indicare le particolari condizioni per la fruizione (es. l'integrazione al contratto per i conduttori con reddito basso o l'assegnazione di un alloggio in edilizia residenziale pubblica). In tale valutazione viene ovviamente in primario rilievo il reddito del nucleo familiare nella composizione come dichiarata dai conduttori.
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