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20-01-2011

Proprietà Locazioni E Condominio

SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE: L’AMMINISTRATORE PUO’ RICHIEDERLE SOLAMENTE AL PROPRIETARIO EFFETIVO

La Corte di Cassazione sentenza n. 574 del 12 gennaio 2011 ha confermato che l'amministratore condominiale può chiedere i debiti per le spese di gestione solo al proprietario della casa


Nel caso in questione la Corte ha ribaltatato  una sentenza del Giudice di pace che tramite un decreto ingiuntivo di euro 138,78 emesso nell'ambito di un giudizio secondo equità (inferiore a millecento euro), contro chi si era sempre comportato come proprietario per moltissimi anni malgrado l'unità immobiliare fosse invece della moglie. Tale comportamento era apparso tale da giustificare la tutela dell'apparenza del diritto e quindi del terzo di buona fede, ossia, nel caso concreto dell'amministratore del condominio.

La ripartizione delle spese comuni  secondo quanto disposto dall’ art. 1123 del codice civile  grava, salvo diversa convenzione, su ciascun condomino .

I giudici di legittimità concludono affermando che nel condominio il pagamento degli oneri di gestione delle parti comuni grava solo sul proprietario dell’unità abitativa condominiale.
 

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