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30-06-2010
AL PROCESSO TRIBUTARIO E' APPLICABILE LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO IMPUGNATA CON RICORSO PER CASSAZIONE
La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2010, n. 217 dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre1991, n. 413), sollevata dalla Commissione tributaria regionale della Campania.
La Consulta, infatti, ha ritenuto inammissibile la questione per carenza di motivazione sulla rilevanza (oltre che per insussistenza del fumus boni iuris dell’istanza cautelare, nonché della prova del requisito del periculum in mora), visto che il giudice remittente non ha esperito alcun tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione denunciata.Infatti, argomenta la Corte, l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che «Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del codice di procedura civile, escluso l’art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto» .
Il contenuto normativo dell’art. 337 cod. proc. civ. (inapplicabile al processo tributario, per l’espresso disposto della norma censurata) è costituito, cioè, da una regola («L’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa») e da una eccezione alla stessa regola («salve le disposizioni degli artt. […] 373 […]»).
D’altra parte, l’art. 373 consta anch’esso, al primo comma, di una regola (primo periodo: «Il ricorso per cassazione non sospende l’esecuzione della sentenza») e di una eccezione (secondo periodo: «Tuttavia il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall’esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione»).
Se ne deduce che l’inapplicabilità al processo tributario – in forza della disposizione censurata – della regola, sostanzialmente identica, contenuta nell’art. 337 cod. proc. civ. e nel primo periodo del primo comma dell’art. 373 dello stesso codice, non comporta necessariamente l’inapplicabilità al processo tributario anche delle sopraindicate “eccezioni” alla regola e, quindi, non esclude di per sé la sospendibilità ope iudicis dell’esecuzione della sentenza di appello impugnata per cassazione.


