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30-01-2012

Far chiamare l'ex fidanzato da un sito di scambisti e' pur sempre molestia

Risponde comunque di molestie telefoniche, e per questo viene punito con la multa, chi inserisce il numero di cellulare altrui su un sito "dedito allo scambio di informazioni di carattere sessuale", attraverso il quale la vittima viene direttamente contattata dagli utenti dello stesso sito. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 47667/2011.


 

Il caso. Una ragazza, per ripicca nei confronti del suo ex e a sua insaputa, "aveva inserito il numero del cellulare dell'uomo in un sito internet di annunci a sfondo sessuale, con conseguente ricezione di numerose telefonate di natura molesta da parte di terzi". Invano, la donna ha sostenuto che le telefonate le facevano gli utenti del sito e che quindi non era giusto che le fosse inflitta l'ammenda di 100 euro per molestie telefoniche. Tale tesi difensiva però non ha incontrato il favore della Suprema Corte.


Il giudizio di legittimità. Secondo i giudici di legittimità, il comportamento posto in essere dalla donna integra proprio il reato di molestie, in quanto la legge, per punire questo tipo di condotta, "richiede che le molestie ed il disturbo siano arrecati mediante l'utilizzo del telefono: il che è ben ravvisabile in questa vicenda, sebbene nessuna telefonata diretta sia stata effettuata dall'imputata nei confronti della parte offesa". In sostanza, per la Cassazione, la ragazza ha dato "un volontario concorso nelle molestie nei confronti dell'ex fidanzato, ben potendo essere ritenuta quale autrice 'mediata' di tali molestie telefoniche". Tuttavia la 'molestatrice indiretta' è riuscita comunque a farla franza, poichè i fatti risalivano al marzo 2006 e il reato è stato dichiarato prescritto.

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