News
Aree di interesse
- Amministrativo e Processo (19)
- Civile e Processo (27)
- Famiglia e Successioni (21)
- Finanza e Tributi (12)
- Lavoro e Processo (17)
- Obbligazioni e Contratti (1)
- Penale e Processo (58)
- Professione (24)
- Proprietà Locazioni e Condominio (4)
- Responsabilità Civile e Assicurazioni (10)
- Società Fallimento e Industriale (2)
Data
Più commentati
Tutti i tag
31-01-2012
Abogado prima, avvocato poi? Assolutamente legittimo
Il titolo di abogado è sufficiente per diventare legale comunitario stabilito in Italia. E con tre anni di attività si diventa avvocato a tutti gli effetti, senza prova attitudinale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28340/2011.
Il caso. Un legale “italo-spagnolo”, laureato in giurisprudenza in Italia e con titolo di abogado ottenuto - sei anni dopo la laurea - in Spagna, richiede l’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati comunitari stabili, per poter esercitare in Italia. Tale richiesta viene però respinta sia dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati che dal Consiglio nazionale forense non solo per le note differenze tra Italia e Spagna relative all’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, ma anche per il fatto che il richiedente «non aveva dimostrato il conseguimento, in Spagna, di un particolare titolo abilitante né di specifica esperienza professionale». Contro la pronuncia del Consiglio nazionale forense il legale presenta ricorso per cassazione.
Il giudizio di legittimità. Investita della questione, la Suprema Corte, richiamandosi alla normativa europea e a quella italiana, ricostruiscono i possibili percorsi che consentono al «soggetto munito di titolo professionale di altro Paese membro, equivalente a quello di avvocato, di esercitare stabilmente la propria attività in Italia». E tra questi va ricompreso quello relativo al «procedimento di stabilimento e integrazione», a cui fa riferimento il legale ricorrente, e che, seguendo le procedure previste, permette di superare anche la prova attitudinale per arrivare direttamente alla integrazione con il titolo di avvocato italiano. Naturalmente, è sì necessario il requisito del titolo professionale di un Paese membro, ma l’«iscrizione nel Registro generale del Collegio degli abogados» è più che sufficiente. Questa la tesi sostenuta dai giudici di legittimità, contrariamente invece a quanto affermato dal Consiglio nazionale forense. Pertanto, Piazza Cavour annulla la pronuncia del Consiglio nazionale forense, e accoglie la richiesta del legale relativa all’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti.




