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01-02-2012
Assegno divorzile ridotto per l’ex moglie dalla vita dissoluta
Il giudice, per determinare il quantum dell’assegno divorzile, può legittimamente far riferimento al contributo personale dato dal richiedente alla vita familiare, valutando a tal fine il comportamento di quest’ultimo nel corso del matrimonio. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28892/2011.
Il caso. Un uomo e una donna si sposano e hanno due figli. Fin dai primi anni della convivenza e con i figli ancora piccoli, la donna è solita frequentare locali notturni dove abusa di alcool e psicofarmaci. Il marito è spesso costretto ad intervenire, anche con l’ausilio delle forze dell’ordine, per cercare di recuperare la moglie in difficoltà. Dopo nove anni i due si separano ed ha così inizio la battaglia giudiziaria: il marito chiede al Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio e l’affidamento dei figli, dal canto suo, la moglie chiede l’affidamento condiviso con collocazione presso il padre e un assegno divorzile mensile di 2.000 euro. Il giudice di prime cure, se da un lato accoglie la richiesta della donna relativamente all’affido condiviso, dall’altro rigetta la domanda di assegno divorzile. Invece, in appello l’ex moglie si vede riconoscere il diritto a 200 euro mensili. Si arriva infine in Cassazione.
La decisione. La Suprema Corte, in primo luogo, riconosce la correttezza dell’operato dei giudici di secondo grado, che hanno tratto «implicita prova del raffronto fra la situazione economica complessiva delle parti negli anni anteriori alla pronuncia di divorzio – in relazione alla quale ne andava ragguagliato il tenore di vita e i redditi della ex moglie – espungendovi a tal fine i beni immobili pervenuti all’ex marito per successione ereditaria dopo la cessazione della convivenza in quanto non costituenti lo sviluppo naturale dell’attività svolta durante la convivenza». La Cassazione precisa poi che «in tema di scioglimento del matrimonio, una volta stabilita la spettanza in astratto dell’assegno divorzile, per non essere il coniuge richiedente in grado, per ragioni oggettive, di mantenere il tenore di vita matrimoniale, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 88, che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto». Nel caso di specie, la Corte d’appello ha preso in considerazione da un lato la durata del matrimonio e dall’altro lo scarso contributo dato dalla moglie alla gestione complessiva della vita familiare. Quest’ultimo riferimento operato dai giudici è legittimo proprio in virtù di quanto disposto dalla legge sul divorzio.


