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27-03-2012

Si oppone al decreto ingiuntivo (poi annullato), ma non ha pienamente ragione: paga comunque le spese processuali

Soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali. Invece, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione.


 

Il caso. Una ditta svolge dei lavori di ristrutturazione di un immobile. La proprietaria non vuol pagare quanto chiesto. La ditta, sulla base di una fattura emessa e di un preventivo sottoscritto dalla cliente, ottiene dal Presidente del Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo. La donna si oppone e il G.O.A. annulla il decreto riconoscendo alla ditta un credito di minore importo. La disputa prosegue in appello, dove la proprietaria dell’immobile deve pagare una somma maggiore di quella determinata dal G.O.A., ma comunque minore rispetto a quella riconosciuta dal decreto ingiuntivo. La Corte territoriale condanna inoltre la donna al pagamento delle spese di doppio grado. Si arriva quindi in Cassazione.
 

Il giudizio di legittimità. Secondo la donna sarebbe viziata la motivazione della condanna alle spese dei due gradi di giudizio merito, emessa in ragione della prevalente soccombenza dell’opponente che pur avrebbe agito per ottenere la revoca dell’ingiusto decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. A tal riguardo, la Suprema Corte precisa: «in tema di spese processuali il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse; mentre, qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale delle parti debba essere condannata e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione».
Nel caso specifico, poiché l’opposizione a decreto ingiuntivo non ha avuto un esito interamente vittorioso per la ricorrente, questa non può dolersi della pronuncia di condanna alle spese dei due giudizi di merito emessa nei suo confronti dalla Corte d’appello.

 

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