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30-03-2012

Separazione con addebito per il marito che tace la sua impotenza

In tema di separazione, l’addebito va stabilito a carico del coniuge che ha taciuto, con prova anche mediante testimonianze de relato, l’impotentia generandi. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3230/2012.


 

Il caso. Un medico mandava all'aria il suo matrimonio, per aver taciuto alla consorte, nonostante fossero stati fidanzati un anno, prima di convolare a nozze, di non poter avere figli. Solo dopo un anno e mezzo di matrimonio, la donna venne a sapere che non avrebbe mai potuto essere madre, cosa che lei desiderava tantissimo. Per la donna fu un duro colpo al quale reagì, oltre che con l'astio, anche con un adulterio, scoperto subito dal marito e culminato in una gran scenata sedata solo dall'arrivo delle forze dell'ordine.


Il giudizio di legittimità. Per la Suprema Corte "l'uomo che nasconde la sua impossibilità di generare figli alla donna che sta per sposare, rischia l'addebito della separazione se la moglie, dopo il matrimonio, scopre che il marito le ha sempre taciuto la sua impotenza. E la circostanza che la moglie, appresa la verità, abbia poi intrapreso una relazione adulterina, è del tutto irrilevante e non può cancellare la 'colpa' del coniuge omertoso su un aspetto così importante nella vita di coppia". Con questo verdetto, i giudici di legittimità hanno definitivamente stabilito la 'colpevolezza' dell'uomo.  Infatti, la rottura è stata attribuita al "grande ed effettivo rilievo dell'effetto che il silenzio sull'impotenza ha provocato nella psiche della moglie, la quale, giunta al matrimonio non più giovanissima, desiderando una maternità non più procrastinabile, vi ha dovuto definitivamente rinunciare, perché il tempo a sua disposizione é velocemente trascorso". Oltre ad addebitare la separazione al marito silente, la Cassazione ha confermato anche il diritto della ex moglie a ricevere un assegno mensile pari a 450 euro.

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