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20-04-2012
Vietati per il travestito i luoghi dove si prostituisce se è il giudice a stabilirlo
Il giudice della prevenzione può legittimamente vietare al travestito di frequentare i luoghi in cui è solito prostituirsi. Ad affermarlo è la Cassazione con la sentenza n. 10963/2012.
Il caso. I fatti di causa risalgono al 2008, quando la polizia coglieva l'imputato mentre, vestito con abiti femminili e in compagnia di altro soggetto di sesso maschile similmente abbigliato, stazionava, in atteggiamento di adescamento, nei luoghi dove notoriamente si esercita la attività di prostituzione. Il tribunale prima, la Corte d'appello poi, condannavano il travestito ad oltre un anno di reclusione, per aver violato il divieto imposto dal giudice della prevenzione di trattenersi abitualmente in quelle zone. Tuttavia l'imputato non ci sta e ricorre per cassazione, ma ancora una volta senza successo.
Il giudizio di legittimità. Per la Suprema Corte, l'art. 15, l. n. 75/1958 (legge Merlin), non ha comportato l'abrogazione della disposizione contenuta nell'art. 5, comma 3, l. n. 1423/1956 nella parte in cui annovera, tra le prescrizioni obbligatorie il divieto di "trattenersi abitualmente in case di prostituzione". Il divieto tipizzato dal citato art. 5 concerne la frequentazione delle "case di prostituzione", sicché la proibizione non è estensibile ad altri luoghi (quale strade, piazze, spiagge, boschi, radure etc.) ove si eserciti la prostituzione, tuttavia diversi dalle "case", dai "quartieri" e da "qualsiasi altro luogo chiuso". Tuttavia, osservano i giudici di legittimità, il successivo comma 4 dell'art. 5 della legge n. 1423/1956, prevede che il giudice della prevenzione possa imporre al sorvegliato a discrezione, "tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale". Nel caso in esame, il giudice della prevenzione ha ravvisato la necessità, di estendere il divieto di frequentazione dalle case (come imposto dalla legge) ad ogni altro luogo, in cui si eserciti abitualmente la prostituzione. Infatti, entra in gioco il principio di diritto, più volte affermato, secondo cui: "in sede di procedimento penale, per la violazione degli obblighi, imposti" al sorvegliato speciale della pubblica sicurezza, "la legittimità del decreto - di applicazione della misura - non può essere posta in discussione", in quanto il provvedimento "ha natura sostanziale di sentenza", col "carattere di definitività sia pure, stante la possibilità di modifica, alla condizione rebus sic stantibus".


