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20-04-2012

Penale E Processo

Condannata a 20 euro di ammenda la mamma che non manda il figlio a scuola

In questi casi è prevista la pena del pagamento di una somma fino a 30 euro. Di conseguenza, per determinare il minimo applicabile bisogna ricorre a quanto disposto dall’art. 26 c.p.. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9892/2012.


 

Il caso. Nel corso dell’anno scolastico un ragazzino rimane assente per 84 dei 113 giorni previsti dal calendario. Non sussiste alcun giustificato motivo che possa spiegare la lontananza dai banchi di scuola. È così che la madre, in qualità di esercente la patria potestà, viene accusata dell’inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare del minore. Il giudice di pace condanna la donna alla pena di 10 euro di ammenda, ma il Pg propone ricorso per cassazione lamentando un errore nella determinazione della pena calcolata partendo dalla base di 15 euro alla quale è stata applicata poi una diminuzione in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione dell’incensuratezza della donna. Fatto quest’ultimo, contesta il Pg, inidoneo in sé a far scattare la riduzione della pena.
 

Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte riconosce che il Pg ha ragione nel sostenere che la pena va calcolata a partire dalla base di 20 euro, mentre ha torto nel lamentare la violazione della norma che stabilisce che l’assenza di precedenti non può essere, da sola, posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche. Quest’ultima, infatti, è stata introdotta in un periodo successivo alla commissione del reato e non può essere applicata.

 

 

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