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23-04-2012

Penale E Processo

La Terra trema e crolla una palazzina: il processo rimane a L'Aquila

L’istanza di remissione non può essere accolta se la causa non tratta l’evoluzione del sisma e la sua prevedibilità, ma è incentrata sulla corretta realizzazione di un edificio: respinta la richiesta di spostare il procedimento da L’Aquila ad altra sede, avanzata da un imputato che sosteneva, vista la troppa emotività ambientale, la mancanza di serenità necessaria per un giusto processo. Ad affermarlo è la Cassazione, nella sentenza n. 11208/2012.


 

Il caso. Il 6 aprile di 3 anni fa la terra trema e una parte d’Italia rimane in ginocchio. A crollare è anche un fabbricato collaudato nel 1959: 5 le vittime. Il collaudatore viene processato per i reati di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi , delitto colposo di danno e omicidio colposo. Nella sede giudiziaria competente alla trattazione della causa si riscontra una situazione pregiudizievole alla libera determinazione delle persone che partecipano al processo. Giudici, persone offese, parti civili, testimoni e consulenti, tutti hanno avuto la vita distrutta dal tragico evento. Poco il tempo trascorso da quel giorno e anche  la terzietà del giudice è a rischio. La priorità è far sì che «la decisione del giudice avvenga attraverso l’acquisizione di elementi probatori scaturiti da comportamenti dei soggetti coinvolti nel processo alieni da ogni pregiudizio derivante dalle gravi condizioni locali».

 

Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte, però, ritiene il ricorso infondato perché «l’imputazione attiene ad un episodio senza dubbio drammatico», ma, nello specifico, «si tratta di comprendere se un edificio fu realizzato correttamente e se, nell’ambito dell’attività di collaudo, vi furono condotte colpose» addebitabili all’imputato. Nel caso di specie, «l’indagine non coglie direttamente le questioni che afferiscono precipuamente al sisma», quindi – si legge in sentenza - «non si configura analogia con il caso del Vajont, nel quale si discuteva proprio di tecniche di realizzazione dell’invaso montano, delle cause del disastro, delle condotte colpose dei soggetti a vario titolo coinvolti nella sicurezza dell’opera». Pertanto, alla Corte Suprema non resta che rigettare il ricorso e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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