Dipendente muore sul lavoro: non e' responsabile il datore che ha delegato ad altri la gestione della sicurezza
L'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. E' quanto statuito dalla Cassazione, con la sentenza n. 10702/2012.
Il caso. Il dipendente di una società procede al taglio di alcune piante a bordo del cestello di un mezzo meccanico. Purtroppo però, l’uomo non adotta tutte le precauzioni e muore dopo essere venuto a contatto con linea elettrica a media tensione che si trovava nei pressi. Viene quindi accusata di omicidio colposo la donna alla quale era stata attribuita la legale rappresentanza della società e poteva dunque essere considerata la datrice di lavoro. L’addebito mossole è quello di non aver adeguatamente valutato il rischio, di non aver adottato misure tecniche ed organizzative appropriate e di non aver in particolare adottato la precauzione risolutiva costituita dalla interruzione temporanea della erogazione dell’energia elettrica nel corso della lavorazione. La donna viene assolta in primo grado, ma condannata in secondo. Ricorre dunque in Cassazione dove lamenta il fatto che i giudici di merito avrebbero erroneamente individuato in lei il soggetto alla quale addebitare la responsabilità ignorando il fatto che l’unico che avrebbe dovuto rispondere del fatto sarebbe il soggetto al quale l’Ente ha demandato la gestione dei profili operativi della società. La donna, infatti, sostiene di aver avuto una delega solo per la parte amministrativa.
Il giudizio di legittimità. La Suprema Corte accoglie il ricorso annullando la sentenza riconoscendo all’imputata di non aver commesso il fatto. I giudici ricordano come la delega non è consentita per la valutazione dei rischi e l'elaborazione del documento sulla sicurezza, nonché per la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Inoltre, la delega non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
La delega, dunque, non fa venir meno l'obbligo di vigilanza. Tuttavia, «si parla qui di una vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato; e che si attua anche attraverso i sistemi di verifica e controllo previsti dall'articolo 30 comma 4, che a sua volta disciplina il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Tale rinvio costituisce una norma assai rilevante, che introduce nel sistema della responsabilità penale un importante frammento del sistema di responsabilità degli enti; e rende al contempo più chiara la reale natura dell'obbligo di vigilanza».
In particolare, ricorda la Corte, «la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui demanda i pertinenti poteri: al delegato vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato. Esso riguarda precipuamente la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato medesimo e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni. Dunque, erra certamente la Corte d'appello quando ipotizza un dovere di vigilanza esteso sino a controllare personalmente la gestione di aspetti contingenti delle singole lavorazioni».
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