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27-04-2012

Obbligazioni E Contratti

Lodo valido, se l'errore e' meramente percettivo

Non è nullo il lodo se l'errore di fatto consiste in un errore meramente percettivo, che in nessun modo aveva coinvolto l'attività valutativa di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività da parte dei medesimi arbitri. Ad affermarlo è la Cassazione nella sentenza n. 4793/2012.


 

 
Il caso. Un socio esercitava, ai sensi dell’art. 2437 c.c., il diritto di recesso da una S.p.a. - limitatamente a 650.00,00 azioni delle 683,000 in sua titolarità - in ragione della relativa durata, fissata al 31.12.2100, data eccedente il termine della vita umana e tale, a suo parere, da fare equiparare la società a quelle contratte a tempo indeterminato. Il recesso, però era stato preceduto da una delibera assembleare adottata il 5.03.2004 con cui, in modifica dell'art. 5 dello statuto sociale, la scadenza della società veniva fissata al 15.12.2005 ed era stato seguito dalla delibera assembleare del 15.12.2005, con cui era stata disposta l'anticipazione al 30.06.2030 di detta data. In base alla clausola compromissoria prevista dallo statuto sociale - la quale prevedeva anche l'inappellabilità del lodo - il socio proponeva domanda di arbitrato. Gli arbitri, dal canto loro, ritenevano che il recesso, seppure in astratto consentito dall'art. 2437 c.c., fosse inefficace. Rivoltosi alla Corte d’appello di Milano, il socio si vede respingere l'impugnazione proposta avverso il suddetto lodo arbitrale. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione.
 
 
IIl giudizio di legittimità. Il ricorrente si duole dell'omesso esame da parte della Corte distrettuale della sua domanda di nullità del lodo per vizio di motivazione. Ma l'errore di fatto di cui si discute consiste «in un errore meramente percettivo che in nessun modo aveva coinvolto l'attività valutativa di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività da parte dei medesimi arbitri».
In particolare nel ricorso si precisa che gli arbitri, accertata la legittimità - in astratto - del recesso de quo, ne hanno escluso la «concreta efficacia», affermando anche che «non può, nella fattispecie dedotta in lite negarsi che la delibera 5/3/2004 si è risolta, per la parte che riguarda il motivo del recesso, in una sostanziale proroga al 2100 del termine di durata della società, la cui conoscibilità è stata immediata per l'attore e nei cui confronti deve ritenersi pienamente operativo l'onere di manifestare il recesso entro il quindicesimo giorno dalla iscrizione (della delibera) nel registro delle imprese, avvenuta in data 9/4/2004» ed inoltre che hanno rilevato che «la definitiva efficacia» del recesso, a norma dell'art. 2437-bis, comma III, c.c. «può essere impedita da un contrario comportamento della società laddove questa revochi la delibera, che ha legittimato il recesso, entro novanta giorni». Gli arbitri hanno formulato un giudizio logico-giuridico. Ergo, nessun errore di fatto da parte degli arbitri.
 
 
 
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