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24-05-2012

Penale E Processo

Il GIP non esclude la recidiva, applica la pena su richiesta e condanna a 2 anni e 10 mesi: tutto da rifare

In un procedimento per spaccio l’imputato chiede di patteggiare e il giudice ammette le parti al rito speciale anche se nel caso concreto la legge non lo consente: sentenza da annullare. E’ quanto si evince dalla sentenza della Cassazione Penale n. 14015/2012.


Il caso. Un uomo, trovato in possesso di 24 grammi di eroina, viene accusato di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato decide di patteggiare e il Gip lo condanna a due anni e dieci mesi di reclusione e a 3.000 euro di multa. Contestando l’erronea concessione dell’attenuante del fatto lieve e la mancata applicazione di quanto disposto in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti e in materia di recidiva, il PG propone ricorso in Cassazione, dove viene accolato.

 

Il giudizio di legittimità. Infatti, secondo la Suprema Corte il giudice avrebbe dovuto seguire l’orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite secondo il quale «una volta contestata la recidiva del reato, anche reiterata, purché non ai sensi dell’art. 99, comma 5, c.p., qualora essa sia stata esclusa dal giudice, non solo non ha luogo l’aggravamento della pena, ma non operano neanche gli ulteriori effetti commisurativi della sanzione costituiti dal divieto del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69, comma 4, c.p., dal limite minimo di aumento della pena per il cumulo formale di cui all’art. 81, comma quarto, stesso codice, dall’inibizione all’accesso al cosiddetto “patteggiamento allargato” e alla relativa riduzione premiale di cui all’art. 444, comma 1-bis, c.p.p.; effetti che si determinano integralmente qualora, invece, la recidiva stessa non sia stata esclusa, per essere stata ritenuta sintomo di maggiore colpevolezza e pericolosità». In questo caso, il Gip non ha escluso la recidiva e di conseguenza non avrebbe potuto ammettere le parti al rito speciale né dichiarare la prevalenza dell’attenuante. Infine, ricorda la Corte, «nel giudizio che segue ad annullamento senza rinvio della sentenza di patteggiamento determinato dell’illegalità della pena, le parti sono rimesse dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si trovavano prima dell’accordo annullato e pertanto non è loro preclusa la possibilità di riproporlo, sia pure in termini diversi».

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