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07-06-2012
Telefonate notturne moleste da un cellulare smarrito: condanna legittima, se manca la disattivazione del numero
A causa delle ripetute molestie perpetrate nei confronti di una donna, le accuse vengono ritenute fondate, nonostante la denuncia di smarrimento del cellulare, datata ben due anni prima dei fatti. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 16284/2012.
Il caso. Una donna, in uno stretto arco temporale (due mesi) riceveva «numerose telefonate moleste». Dai tabulati telefonici risultava che il numero identificato, da cui sono partite le telefonate, è proprio quello dell’uomo a cui viene addebitato il reato. Ma lo stesso uomo attesta di avere denunciato ben due anni prima lo smarrimento del cellulare. Ciò non conta per la Corte d’appello: l’uomo «avrebbe potuto acquistare un nuovo cellulare, facendosi assegnare lo stesso numero di quello andato perduto». Nel ricorso proposto in Cassazione dal difensore dell’imputato, viene evidenziato che non vi era «prova» o «accertamento» sul fatto fosse stata richiesta, dall’uomo, «l’attivazione di un’altra scheda telefonica con lo stesso numero».
Il giudizio di legittimità. Per i giudici di Cassazione, però, sono ulteriori gli elementi decisivi: «non ha rilievo la denuncia di smarrimento o sottrazione del cellulare» perché non è stata disattivata «l’utenza» e ciò significa che «il numero» è «ancora nella disponibilità» dell’uomo. Anche tenendo presente che l’uomo «non ha mai sostenuto di avere, dopo la denuncia di smarrimento, il possesso di altra utenza». Pertanto, la Suprema Corte non può far altro che rigettare il ricorso dell’uomo e riconfermare la pronuncia di condanna emessa in appello.


