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13-06-2012
La paziente descrive i sintomi via telefono ed il medico proroga la prognosi: certificato irregolare
Prima la visita a domicilio, poi, a distanza di quattro giorni, la proroga della prognosi, alla luce delle indicazioni fornite telefonicamente dalla paziente. Viene però confermata dalla Corte di Cassazione – con la sentenza n. 18687/2012 - la sanzione per medico e paziente: non è legittima la proroga della diagnosi.
Il caso. Episodio ‘incriminato’ è quello relativo al rilascio di un certificato medico di proroga della diagnosi: per arrivare a tale decisione, però, il medico si limita a una visita ‘telefonica’, basandosi sulle indicazioni fornite dalla paziente in merito ai sintomi della sua malattia. Se in primo grado il medico si salva dall’accusa di falso ideologico, grazie all’assoluzione decisa dai giudici, in secondo grado, la situazione cambia: vengono condannati sia il professionista che la paziente. Il medico però non ci sta e ricorre in Cassazione, rivendicando la legittimità dell’operato. In particolare, secondo il legale dell’uomo, il medico «avrebbe concesso la proroga sulla base di quanto accertato nella visita effettuata quattro giorni prima» e i sintomi «comunicatigli telefonicamente dalla paziente» sarebbero stati compatibili con la malattia «accertata pochi giorni prima»: ciò alla luce di un’«esperienza pluridecennale». Peraltro, «l’intera durata della prognosi», sostiene ancora il legale, «era già contenuta nel primo certificato medico». Quindi, il medico non aveva «consapevolezza» di «certificare fatti non veri», e, alla peggio, potrebbe essere contestato solo «l’elemento colposo».
Il giudizio di legittimità. Tale tesi, però, non viene assolutamente condivisa da piazza Cavour. Per gli Ermellini, va tenuto presente che «la falsa attestazione attribuita al medico» è fondata sul certificato emesso «senza effettuare una visita e senza alcuna verifica» sulle condizioni di salute del paziente, essendo irrilevante, come in questo caso, la «sussistenza della malattia» verificata a priori. Di conseguenza, è assolutamente illogico ipotizzare che il medico possa essere «non consapevole» della certificazione di una patologia senza provvedere alla visita. Assolutamente fondato, per i giudici, quindi, l’addebito mosso al medico, e la sanzione rivolta alla paziente.


