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26-06-2012
Freddo, lucido, distaccato: legittimo l’annullamento del vincolo matrimoniale
L’eccessiva rigidezza è valutabile come un disturbo della personalità, capace di rendere il coniuge non idoneo a un rapporto di comunione con l’altro coniuge. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8772/2012.
Il caso. Viene accolta dal Tribunale ecclesiastico la domanda di un uomo, desideroso di liberarsi completamente del vincolo matrimoniale, con conseguente riconoscimento della sentenza anche nell’ordinamento italiano, nonostante l’opposizione della donna: sentenza ecclesiastica dichiarata pienamente efficace in Italia, e legame azzerato. Elemento centrale è la incapacitas assumendi onera matrimonii addebitata all’uomo, e riproposta illegittimamente, secondo la donna, come incapacità di intendere e di volere, in contrasto «con l’ordine pubblico italiano». Oltre che su questo elemento il ricorso in Cassazione della ex si fonda anche sul richiamo ad «affidamento e buonafede» manifestatisi nei comportamenti di lei.
Il giudizio di legittimità. Per i giudici di legittimità, l’incapacità psichica dell’uomo, così come delineata dalla sentenza ecclesiastica, è netta: «rigidezza, intolleranza, difficoltà di espressione degli affetti» costituiscono «un disturbo della personalità», a prescindere dall’«elevato livello culturale» e dall’«attività professionale» dell’uomo, e tale disturbo «incideva negativamente sulla sfera volitiva e sui processi psico-affettivi, rendendolo inidoneo a realizzare un rapporto di comunione e di condivisione col coniuge». Nessun dubbio, quindi, sulla incapacità psichica dell’uomo, che mina le fondamenta del matrimonio, la cui nullità è da considerare acclarata e legittima: ciò che conta, chiariscono i giudici, è «rimuovere il vincolo coniugale inficiato da incapacità».


