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27-06-2012
Assistenza legale fuori distretto? L’elezione di domicilio non è più necessaria, ora c’è la pec
L’obbligo di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, infatti, esonera l’avvocato dall’elezione di domicilio quando si trova fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10143/2012.
Il caso. La vicenda nasce da una causa in merito ad un licenziamento collettivo. Ma, una volta che la questione arriva avanti alla sezione Lavoro della Corte di Cassazione, i giudici ravvisano un contrasto giurisprudenziale in ordine all’interpretazione dell’art. 82 dell’ordinamento forense e rimettono la questione alle Sezioni Unite. Nella specie, la società ricorrente aveva notificato il ricorso alla controparte presso il procuratore domiciliatario costituito in secondo grado, non presso il suo studio, ma - trattandosi di procuratore esercente fuori della circoscrizione del tribunale cui era assegnato – presso la cancelleria della Corte d’appello.
Il giudizio di legittimità. Per le Sezioni Unite, le norme processuali contenute nella legge di stabilità n. 183/2011, che sono in vigore dal 1° febbraio 2012, hanno messo in capo al difensore l’obbligo di indicare negli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto), il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al proprio ordine di riferimento. In conclusione, secondo quanto chiarito da piazza Cavour, non è necessaria l’elezione di domicilio – anche solo nella cancelleria dell’ufficio interessato - da parte dell’avvocato che presta assistenza fuori dal tribunale di assegnazione: è sufficiente l’indicazione dell’indirizzo pec. Infatti, la notificazione può essere eseguita a mezzo pec anche attraverso l’estrazione di copia automatica del documento cartaceo.


