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28-06-2012

Lavoro E Processo

Riforma del lavoro: il ddl è legge

Con 393 sì la Camera ha approvato definitivamente il testo del ddl di riforma del mercato del lavoro, già licenziato dal Senato, dopo aver votato per quattro volte la fiducia posta sull’articolato del testo.


 

La ‘prospettiva di crescita’ in cui si colloca la riforma mira a favorire i rapporti di lavoro stabile, rafforzare le tutele per l’impiego, contrastare la ‘flessibilità cattiva’. Il raggiungimento di questi obiettivi sarà valutato e monitorato, dopo l’entrata in vigore della legge, da un apposito sistema istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ecco le principali misure.

 

Art. 18: niente più reintegro automatico in caso di licenziamento per motivi economici. Prevista in alcuni casi un'indennità risarcitoria. La procedura di conciliazione, obbligatoria in questo primo caso, non potrà più essere bloccata da una malattia "fittizia" del lavoratore. Uniche eccezioni saranno maternità o infortuni sul lavoro. Resta sempre nullo invece il licenziamento discriminatorio intimato per ragioni di credo politico, fede religiosa o attività sindacale. Nei casi dei licenziamenti disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) ci sarà minor discrezionalità del giudice nella scelta del reintegro, che sarà deciso solo sulla base dei casi previsti dai contratti collettivi e non più anche dalla legge.

 

Contratti a tempo: la durata del primo contratto a termine, che può essere stipulato senza che siano specificati i requisiti per i quali viene richiesto (la causale), sarà di un anno. Le pause obbligatorie fra uno e l'altro salgono dagli attuali 10 giorni per un contratto di meno di 6 mesi a 20 giorni e a 30 per uno di durata superiore.

 

Apprendistato: sarà sempre possibile assumere un nuovo apprendista, ma i contratti in media dovranno durare almeno 6 mesi e cambia il rapporto con le maestranze qualificate.

 

CO.CO.PRO: definizione più stringente del progetto con la limitazione a mansioni non meramente esecutive o ripetitive e aumento dell'aliquota contributiva di un punto l'anno fino a raggiungere nel 2018 il 33% previsto per il lavoro dipendente. Lo stipendio minimo dei co.co.co dovrà poi fare riferimento ai contratti nazionali di lavoro. Si rafforza l'attuale una tantum per i parasubordinati.

 

Partite IVA: la durata di collaborazione non deve superare otto mesi ed il corrispettivo pagato non deve essere superiore dell'80% di quello di dipendenti e co.co.co. Inoltre, il lavoratore non deve avere una postazione "fissa" in azienda: non si può avere una scrivania insomma ma il telefono sì. Le partite Iva che hanno un reddito annuo lordo di almeno 18mila euro sono considerate vere.

 

ASPI: si tratta della nuova assicurazione sociale per l'impiego parte nel 2013 e sostituirà a regime, nel 2017, l'indennità di mobilità e le varie indennità di disoccupazione. Ne potranno usufruire oltre i lavoratori dipendenti anche gli apprendisti e gli artisti. La contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrino nell'ambito di applicazione dell'indennità. L'aliquota sarà gravata di un ulteriore 1,4% per i lavoratori a termine. Sarà possibile trasformare l'indennità Aspi in liquidazione per poter così avere un capitale e avviare un'impresa. Il lavoratore che però rifiuta un impiego con una retribuzione superiore almeno del 20% rispetto all'indennità che percepisce perde il sussidio.

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