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10-07-2012
Alcoltest: niente controllo se i carabinieri non hanno l’apparecchio
Il rifiuto di seguire gli operanti, sprovvisti dell’apparecchio per l’accertamento del tasso alcolemico, in un luogo diverso da quello del controllo, non integra la contravvenzione prevista dall’art. 186, comma 7, Codice della Strada. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 21192/2012.
Il caso. Un uomo, alla guida della sua auto, veniva fermato per un controllo e invitato a sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. I carabinieri erano, però, sprovvisti dell’apparecchio per eseguire l’accertamento. Invitavano allora il guidatore a seguirli presso un Comando di Polizia Stradale, che distava circa 30 km dal luogo del controllo: l’uomo si rifiutava e si allontanava a piedi. Egli veniva, perciò, indagato per la violazione del combinato disposto dei commi 2 e 3, art. 186 Codice della Strada. In seguito, il GIP del Tribunale di Belluno pronunciava sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, impugnata dal Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale. Decisione, questa, confermata anche dalla Suprema Corte.
Il giudizio di legittimità. In particolare, per i giudici di legittimità, in riferimento agli accertamenti previsti dall’art. 186, comma 3, C.d.S., non è prevista la possibilità di accompagnamento coattivo del conducente. In assenza di tale previsione, non è possibile ricavare un implicito ‘potere di accompagnamento’ in capo agli operanti senza incorrere nella violazione del principio di legalità in una materia delicata quale quella della libertà personale. Nel caso concreto, l’uomo si era rifiutato di seguire i Carabinieri in assenza di un obbligo in tal senso, dato che essi non disponevano sul luogo dell’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico e che il distaccamento di Polizia ove volevano accompagnarlo era situato ad una rilevante distanza.



