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16-07-2012
Omicidio colposo, l’incidente è stato causato dall’alta velocità e non dal cantiere male illuminato
Il titolare della ditta, reo di non aver adottato una idonea recinzione dell’area del cantiere, non è responsabile dell’incidente mortale di un automobilista lanciato a forte velocità sul lungo rettilineo. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 21906/2012.
Il caso. Un’auto sfreccia a 100 Km/h su un tratto di statale dove il limite è di 30. Il conducente perde il controllo dell’auto e finisce contro una macchina operatrice lasciata in sosta nel cantiere lungo la strada. Imputato è il titolare della ditta, accusato di omicidio colposo per non aver adottato una idonea recinzione dell’area del cantiere, delle segnalazioni idonee e per non aver adottato opportuni accorgimenti per segnalare la presenza del macchinario. Se il Gip dichiara il non luogo a procedere, la Corte d’appello, adita dal PG, dispone la trasmissione degli atti presso la Corte di Cassazione.
Il giudizio di legittimità. In particolare, la Suprema Corte ritiene corretta la decisione del Gip: «i profili di colpa specifica contestati all’imputato non avevano avuto alcun rilievo concreto rispetto alla intervenuta deviazione del veicolo dalla traiettoria rettilinea, fattore in realtà determinante rispetto alla causazione del sinistro». In pratica, «anche eliminando la presenza del cantiere dal tratto stradale», l’auto condotta dalla vittima, «a causa della improvvisa perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, avrebbe comunque impattato sul muretto di contenimento»: a causa dell’alta velocità, l’evento mortale si sarebbe ugualmente verificato.



