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26-07-2012
Mantenimento, le condizioni non cambiano retroattivamente alla richiesta di revisione
In materia di revisione dell’assegno di mantenimento, il diritto di un coniuge a percepirlo e il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modifica. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 11648/2012.
In mancanza di specifiche disposizioni, quindi, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della richiesta di modificazione.
Il caso. Un uomo domandava la revisione delle condizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Lecce con la quale – essendosi già pronunciato il divorzio fra detto ricorrente e l’ex moglie – veniva posto a carico dell’uomo un contributo mensile per il mantenimento dei figli. Nello specifico, il padre sosteneva di essere stato premuroso con la famiglia, avendo trasferito pochi anni prima alla consorte un immobile adatto per continuare l’attività di floricoltura, così consentendo ai figli di svolgere un lavoro e di rendersi autonomi. Il Tribunale disponeva la revoca dell’obbligo di mantenimento posto a carico dell’uomo in riferimento a tutta la prole, però con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di revisione. Decisione, questa, che veniva confermata anche dalla Corte d’Appello, posto che la decorrenza della revisione non poteva individuarsi in un momento anteriore alla proposizione della relativa domanda. La questione finiva poi in Cassazione.
Il giudizio di legittimità. Secondo gli Ermellini, in materia di revisione dell’assegno di mantenimento, il diritto di un coniuge a percepirlo e il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo (nella misura e nei modi stabiliti), conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modifica. In mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della richiesta di modificazione.


