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01-08-2012
Fecondazione eterologa, il marito ignaro del 'metodo' può disconoscere il figlio
Nel caso in cui nasca un figlio con la fecondazione eterologa, senza che a tale pratica di inseminazione il marito abbia dato il suo consenso, l'uomo ha un anno di tempo per azionare le procedure del disconoscimento di paternità a partire dal momento in cui viene a sapere che il bambino non è stato generato da lui. Se lascia passare tale termine, deve rassegnarsi a essere padre a tutti gli effetti del figlio nato, a sua insaputa, da seme altrui. Lo sottolinea la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11644/2012.
Il caso. Un marito con problemi di fertilità aveva dato il suo consenso a che la moglie si sottoponesse a fecondazione omologa. In seguito a vari e inutili tentativi, la coppia smise le inseminazioni e dopo qualche tempo la donna disse di essere rimasta incinta per vie naturali. La bimba nacque ma poi i genitori si separarono. La donna andò a vivere con un nuovo compagno verso il quale l'ex marito nutriva "disagio" per l'affetto che dimostrava alla bambina. In seguito, dopo aver partorito un figlio nato dal nuovo partner, la donna "inizia a diffondere la notizia che la bimba avuta dall'ex marito era frutto di inseminazione artificiale eterologa". La voce arriva anche all'orecchio dell’ex marito, tanto che tronca ogni rapporto con la bimba e si sottopone ad analisi ottenendo una diagnosi di "severissima infertilità". Si rivolge ad un centro di inseminazione dove apprende che la moglie non aveva effettuato alcun tipo di eterologa in quella sede, pur non potendosi escludere che fosse ricorsa per sua sola scelta a "inseminazione non lecita". Sempre più avanza nella mente dell'ex marito il sospetto che la bimba, così come il secondo bambino concepito dalla ex moglie, fosse in realtà il frutto biologico del nuovo partner. Ma mentre l’uomo cerca di raccogliere tutte le prove, l'azione per il disconoscimento della paternità viene depositata troppo tardi: Tribunale e Corte di Appello bocciano la sua istanza. Tale decisione viene confermata anche dalla Cassazione.
Il giudizio di legittimità. In particolare, la Suprema Corte prende atto che i tempi mutati e le nuove tecnologie consentono di dare la prevalenza alla ricerca della verità sulle proprie origini (favor veritatis) rispetto al diritto a mantenere lo stato di figlio legittimo (favor legitimationis). Quindi di tale nuovo orientamento, più in linea con i tempi, possono giovarsi anche i padri animati da sospetti sull'origine della prole nata in provetta, a condizione però che mettano mano alla causa di disconoscimento entro i dodici mesi successivi al tremendo dubbio. Ossia entro lo stesso lasso di tempo fissato pure nel caso di figli concepiti in maniera 'tradizionale' dei quali, però, si sospetta un dna infedele. E questo vale "soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui non risulti un consenso preventivo del coniuge all'inseminazione".


