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27-07-2010
SERVIZI PUBBLICI LOCALI: APPROVATO IL REGOLAMENTO
Con il regolamento approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 22 luglio 2010 viene completata la riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica tra i quali rientra la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico locale e la gestione delle risorse idriche. Non sarà più possibile gestire in house questi servizi, ma la gestione sarà soggetta a gara. Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.
Il regolamento si applica ai servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Sono esclusi dall’applicazione del regolamento, perché regolati da specifiche norme:
a) il servizio di distribuzione di gas naturale;
b) il servizio di distribuzione di energia elettrica;
c) il servizio di trasporto ferroviario regionale;
d) la gestione delle farmacie comunali;
e) i servizi strumentali all’attività o al funzionamento degli enti affidanti (articolo 13, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni).
Il regolamento fissa le regole per lo svolgimento trasparente delle gare, con l’obiettivo di selezionare il gestore più efficiente in grado di offrire tariffe più basse.
Prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi, gli enti locali verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali, all'esito della quale adottano una delibera quadro che va validata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Le gare sono indette nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti dalla legge, ove esistente, dalla competente autorità di settore o, in mancanza di essa, dagli enti affidanti.
Le società a capitale interamente pubblico possono partecipare alle gare se non ci sono specifici divieti previsti dalla legge. Perché le gare e i rapporti tra ente affidante e soggetto gestore siano chiari e trasparenti, il regolamento introduce motivi di incompatibilità per chi ricopre o ha ricoperto funzioni di amministratore nell'ente affidante vietando a costoro di occuparsi della gestione del servizio.


