Il Tribunale di Firenze aveva riconosciuto il diritto di un avvocato a percepire l’indennità di maternità, in luogo della madre, sulla base del fatto che la madre, non svolgendo attività di lavoro dipendente e non essendo in possesso dei requisiti per l’iscrizione alla Cassa di previdenza, non aveva percepito, in conseguenza della nascita del figlio, alcuna indennità
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense aveva fatto ricorso contro tale decisione e la Corte d’appello di Firenze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale rilevando che le situazioni poste a raffronto sono tra loro differenti, pur essendo esse accomunate dalla finalità di protezione del minore.
La tutela della maternità e della paternità è frutto di un’evoluzione che trova oggi la sua sintesi nel d.lgs. n. 151 del 2001. Diversamente, le norme poste direttamente a protezione della filiazione biologica, oltre ad essere finalizzate alla protezione del nascituro, hanno come scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta evidenza che, in tali casi, la posizione di quest’ultima non è assimilabile a quella del padre.
Sul punto appare significativa la lettura dell’art 28 del d.lgs. n. 151 del 2001, da cui risulta evidente che la posizione del padre naturale dipendente non è, come invece erroneamente sostenuto dalla Corte rimettente, assimilabile a quella della madre, potendo il primo godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica.
Alla tutela del nascituro si accompagna, infatti quella della salute della madre, alla quale è finalizzato il riconoscimento del congedo obbligatorio e della collegata indennità. Solo nel caso in cui l’assistenza della madre al minore fosse divenuta impossibile per decesso o grave infermità, la Corte costituzionale (sent. n. 1/1987) ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 7 della legge n. 903 del 1977 nella parte in cui non prevedeva che il diritto all’astensione dal lavoro, riconosciuto alla sola madre lavoratrice, fosse attribuito anche al padre lavoratore. Ma non è questo il caso.
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