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03-09-2010

Amministrativo E Processo

VA RISARCITO IL DANNO BIOLOGICO AL MILITARE COLPITO DA TUMORE

Il Tar della Campania, con sentenza 17232 depositata il 5 agosto scorso, ha riconosciuto il diritto di un militare a conseguire il risarcimento del danno biologico subito in seguito ad una forma tumorale contratta dopo aver prestato servizio per più periodi di tempo in Kosovo, ed essere rimasto esposto a radiazioni emesse dall’uranio impoverito presente nelle armi ivi utilizzate.

La giurisprudenza amministrativa ha reiteratamente affermato che la domanda del dipendente volta alla condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno biologico si presti ad essere qualificata sia come azione di natura extracontrattuale, se proposta ai sensi dell'art. 2043 c.c., e dunque appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, sia come azione per l'accertamento della responsabilità contrattuale della Pubblica Amministrazione quando essa sia invece correlata alla violazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dipendenti; e tale ricostruzione è stata più volte avallata in sede di regolamento di giurisdizione dalla Suprema Corte.
Orbene, nel caso in esame, il militare dell’Esercito Italiano che ha operato in Kosovo a più riprese tra il 2000 e il 2002, per un periodo complessivo di un anno, dopo aver prospettato, sulla scorta di apposita consulenza medico legale di parte, che la patologia tumorale contratta (carcinoma papillare alla tiroide) e per la quale aveva subito l’asportazione chirurgica della tiroide, era ricollegabile alla esposizione all’uranio impoverito (cd. sindrome dei Balcani), essendo stata tale sostanza massicciamente impiegata negli armamenti usati dalle Forze Armate NATO durante l’intervento militare nei Balcani, ha espressamente lamentato la sussistenza di una responsabilità dell’Amministrazione della Difesa, per aver “impiegato senza alcuna protezione specifica personale militare in zona da lei stessa contaminata con l’uso di proiettili con uranio impoverito”, pur nella consapevolezza della esposizione di tale personale a concreti fattori di rischio, come dimostrato dall’emanazione della normativa di cui all’art. 4 bis D.L. 393/2000, introdotto dalla legge di conversione n. 27/2001, con la quale era stata disposta “la realizzazione di una compagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani che a qualunque titolo hanno operato o operano nei territori della Bosnia –Herzegovina e del Kosovo”.
Sulla scorta di tali elementi, è così indiscutibile, a giudizio del Tribunale, che la formulata domanda risarcitoria trovi il proprio fondamento nella responsabilità conseguente all’inosservanza dei precisi obblighi che l’art. 2087 cod. civ. pone a carico del datore di lavoro rispetto ai dipendenti; norma ritenuta applicabile anche nei confronti della Pubblica Amministrazione: la sua cognizione, quindi, riguardando una questione riferibile al rapporto di impiego di personale non contrattualizzato della P.A., è devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A.

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