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07-09-2010
DURA POSIZIONE DEL CNF SULLA PUBBLICITA'CEPU: “DiVENTA AVVOCATO SENZA ABILITAZIONE IN SPAGNA”
Il Consiglio nazionale forense ha presentato un esposto all’Autorita' Antitrust chiedendo di sospendere gia' in via cautelare il messaggio pubblicitario che sembra promettere l’acquisizione automatica del titolo di avvocato abilitandosi in Spagna.
Il 28 luglio 2010 è stato presentato un esposto all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, per far valere l’articolo 20 del Codice del Consumo-Divieto delle pratiche commerciali scorrette in quanto ingannevoli (articoli 21 e 22) contro Cesd srl, operante con il marchio Cepu nel settore delle lezioni private a pagamento, e della preparazione universitaria e scolastica, che negli ultimi mesi ha pubblicato sui principali quotidiani nazionali, economici e generalisti, e su internet, annunci volti ad offrire servizi di intermediazione per il conseguimento del titolo professionale di avvocato eludendo la disciplina italiana in tema di abilitazione all’esercizio della professione forense, “attraverso” sottolinea l’esposto, “ l’uso fraudolento della disciplina di diritto comunitario in materia di esercizio del diritto di stabilimento (direttiva 1998/5/Cee) ed in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali( 2005/36/Cee)”.
“Tale pubblicità provoca un danno all’affidamento del pubblico e alla trasparenza della informazione” ed è scorretto in quanto ingannevole, “atteso che promette un risultato non veritiero-l’automatica acquisizione della qualifica professionale- e in ogni caso omette fondamentali informazioni”.
Nell’esposto il Cnf ricorda come la necessità del superamento dell’esame di Stato per l’esercizio delle professione forense è prevista dalla Costituzione della Repubblica (articolo 33, 4° comma) per la tutela dell’interesse pubblico.
E ripercorre il contesto normativo relativo al riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in un altro paese dell’Unione europea, per sottolineare che sia il sistema di stabilimento/integrazione (direttiva 98/5/Cee) che quello di riconoscimento titoli (direttiva 2005/36/Cee) non conferiscono in maniera automatica il titolo professionale italiano di avvocato.
Il primo, perché prevede l’utilizzo del titolo di origine, l’esercizio professionale di intesa con un avvocato italiano e l’acquisizione del titolo italiano dopo tre anni di attività professionale effettiva; il secondo, perché impone un sistema di riconoscimento del titolo con decreto ministeriale che può prevedere misure compensative.




