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08-09-2010

Responsabilità Civile E Assicurazioni

IL TRANSITO NELLA CORSIA PREFERENZIALE NON GIUSTIFICA LA REVISIONE DELLA PATENTE

Il Tar Lazio, con sentenza 30636 dell’ 11 agosto 2010, ha sottolineato che una sola infrazione alle norme del Codice della strada, pur se di una certa rilevanza, non può costituire di per sé e indipendentemente da ogni valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione.


Il ricorrente ha lamentato l’illegittimità del provvedimento con il quale è stato invitato a sottoporsi ad un nuovo esame (teorico e pratico) di idoneità per la revisione della patente di guida, adducendo i vizi di violazione di legge (in particolare, art. 89 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, previsione ora rubricata sotto l’art. 128 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Tar Lazio, accogliendo il ricorso, ha ricordato  che posto che "il richiamo ad una violazione del codice della strada, ancorché grave” – quale potrebbe essere giudicata quella indicata nel provvedimento in epigrafe – “non può di per sé, giustificare l'avvio del procedimento per la revisione della patente ex art. 128, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, richiedendo tale norma una motivazione adeguata in ordine alle ragioni della disposizione della revisione"  è doveroso pervenire alla conclusione che il provvedimento impugnato risulta privo del supporto motivazionale imposto dalla legge.
Una sola infrazione alle norme del Codice della strada, infatti, pur se di una certa rilevanza, non può costituire di per sé e indipendentemente da ogni valutazione dell'idoneità e capacità alla guida del conducente l'autovettura, il presupposto di un provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, trattandosi di atto gravemente lesivo delle attività del cittadino che richiede, pertanto, una puntuale motivazione.
La revisione, inoltre va intesa non in termini di sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale.
 

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