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Ministero
dell'Economia e delle Finanze
D.L.
231 del 9-10-2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali".
Cosa
sono gli Interessi
In termine strettamente giuridico gli interessi sono una
particolare obbligazione pecuniaria detta “accessoria”,
perché si aggiunge ad una obbligazione “principale” costituendone
il frutto.
Ritengo
che la migliore spiegazione di tale nozione possa essere
fornita da un esempio pratico ed a tale proposito mi sovviene
alla mente l'istututo del mutuo bancario che forse tutti
noi siamo stati costretti a stipulare con la nostra banca:
la somma che l'istituto bancario ci presta - e che noi
ci impegnamo a restituire dopo un concordato termine -
costituisce l'obbligazione pecuniaria principale mentre
le somme che ci obblighiamo a corrispondere alla banca
come contropartita alla somma mutuata, ovverosia gli interessi,
costituiscono l'obbligazione pecuniaria accessoria.
Gli interessi possono sommariamente essere classificati
in:
Legali =
quando il loro tasso è fissato dal legislatore. Piu' in
particolare, il tasso legale viene determinato dal Ministro
del Tesoro con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale
Convenzionali
=
quando il loro tasso viene fissato dalle parti. La determinazione
del tasso, quando è superiore a quello legale, deve essere
fatta per iscritto poiché altrimenti gli interessi sono
dovuti nella misura fissata dalla legge (art. 1284, terzo
comma, Cod. Civ.);
Corrispettivi = quando
derivano da crediti pecuniari liquidi (ovverosia già determinati
nel loro ammontare) ed esigibili (ovverosia quando il
creditore ne può pretendere il pagamento). Tali crediti
producono interessi, nella misura legale, di pieno diritto,
ovverosia automaticamente e senza la necessità né di promuovere
un'azione giudiziaria, né di mettere in mora il debitore;
Moratori D.L. 231/2002= sono
quelli dovuti - nella misura legale - dal debitore in
mora, ovverosia che è in ritardo nel pagamento del proprio
debito. Sono dovuti a titolo di risarcimento del danno
causato dal ritardo e quindi devono essere corrisposti
anche se originariamente non erano stati previsti e senza
che il creditore debba provare il sofferto danno. Se,
prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un
tasso convenzionale gli interessi moratori sono dovuti
nella stessa misura.
a
cura dell'Avv. Alberto Pepe
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