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Indice ISTAT Gennaio 2010: 136,00
(Fonte ISTAT, pubblicato il 23 febbraio 2010)

Tabella risarcimento dei danni alla persona di lieve entita' 2009
(Pubblicata in G.U. il 09 luglio 2009)

Tribunale di Milano - Tabella "danno non patrimoniale e Criteri orientativi 2009

Calcolo Interessi a tasso fisso

 

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Tasso di interesse annuale da applicare
usare il punto come separatore decimale
%
Capitale
usare il punto come separatore decimale
Anno civile (365 gg. / 366gg. per i bisestili)
Data Iniziale (dal 01-01-1970)
Data finale
Non calcolare l'anatocismo, nessuna capitalizzazione degli interessi
(sull'interesse via via accumulato non si calcola un ulteriore interesse)
Capitalizzazione trimestrale
(ogni 3 mesi l'interesse accumulato si va ad aggiungere al capitale, e sul totale si calcolano gli ulteriori interessi)
Capitalizzazione semestrale
(ogni 6 mesi l'interesse accumulato si va ad aggiungere al capitale, e sul totale si calcolano gli ulteriori interessi)
Capitalizzazione annuale
(ogni 12 mesi l'interesse accumulato si va ad aggiungere al capitale, e sul totale si calcolano gli ulteriori interessi)
Nota: L'art. 1283 c.c., consente l'anatocismo in casi ristretti, fatta salva la possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi, come ad esempio quelli bancari. Scegliendo la capitalizzazione ogni 3, 6 o 12 mesi i periodi decorrono da date fisse: 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre per la capitalizzazione trimestrale, 1 gennaio e 1 luglio per la capitalizzazione semestrale, 1 gennaio per la capitalizzazione annuale.

 

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze
D.L. 231 del 9-10-2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".


Cosa sono gli Interessi

In termine strettamente giuridico gli interessi sono una particolare obbligazione pecuniaria detta “accessoria”, perché si aggiunge ad una obbligazione “principale” costituendone il frutto.

Ritengo che la migliore spiegazione di tale nozione possa essere fornita da un esempio pratico ed a tale proposito mi sovviene alla mente l'istututo del mutuo bancario che forse tutti noi siamo stati costretti a stipulare con la nostra banca: la somma che l'istituto bancario ci presta - e che noi ci impegnamo a restituire dopo un concordato termine - costituisce l'obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che ci obblighiamo a corrispondere alla banca come contropartita alla somma mutuata, ovverosia gli interessi, costituiscono l'obbligazione pecuniaria accessoria.

Gli interessi possono sommariamente essere classificati in:

Legali = quando il loro tasso è fissato dal legislatore. Piu' in particolare, il tasso legale viene determinato dal Ministro del Tesoro con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

Convenzionali = quando il loro tasso viene fissato dalle parti. La determinazione del tasso, quando è superiore a quello legale, deve essere fatta per iscritto poiché altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (art. 1284, terzo comma, Cod. Civ.);

Corrispettivi = quando derivano da crediti pecuniari liquidi (ovverosia già determinati nel loro ammontare) ed esigibili (ovverosia quando il creditore ne può pretendere il pagamento). Tali crediti producono interessi, nella misura legale, di pieno diritto, ovverosia automaticamente e senza la necessità né di promuovere un'azione giudiziaria, né di mettere in mora il debitore;

Moratori D.L. 231/2002= sono quelli dovuti - nella misura legale - dal debitore in mora, ovverosia che è in ritardo nel pagamento del proprio debito. Sono dovuti a titolo di risarcimento del danno causato dal ritardo e quindi devono essere corrisposti anche se originariamente non erano stati previsti e senza che il creditore debba provare il sofferto danno. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

a cura dell'Avv. Alberto Pepe

 

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