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Indice ISTAT Dicembre 2009: 135,8
(Fonte ISTAT, pubblicato il 15 gennaio 2010)

Tabella risarcimento dei danni alla persona di lieve entita' 2009
(Pubblicata in G.U. il 09 luglio 2009)

Tribunale di Milano - Tabella "danno non patrimoniale e Criteri orientativi 2009

Calcolo Interessi Legali

 

DECRETO 4 dicembre 2009
Modifica del saggio di interesse legale. (09A14939) (GU n. 291 del 15-12-2009 )
MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e' fissata all'1% in ragione d'anno,
con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 dicembre 2009

Il Ministro: Tremonti

La misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile e fissata al 3.0%
in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

Tabella Riassuntiva
Giorno
Mese
Anno
Tasso
21
Aprile
1942
5.0 %
16
Dicembre
1990
10.0 %
01
Gennaio
1997
5.0 %
01
Gennaio
1999
2.5 %
01
Gennaio
2001
3.5 %
01
Gennaio
2002
3.0 %
01
Gennaio
2004
2.5 %
01
Gennaio
2008
3.0 %
01
Gennaio
2010
1.0 %

l'utente è tenuto a controllare l'esattezza dei calcoli

Capitale - usare il punto come separatore decimale
Anno civile - (365 gg. / 366gg. per i bisestili)
Data Iniziale (non può essere precedente al 01-01-1970)
Data Finale
I giorni indicati come "Data Iniziale" e "Data Finale" verranno inclusi nel calcolo degli interessi.
Non calcolare l'anatocismo, nessuna capitalizzazione degli interessi
(sull'interesse via via accumulato non si calcola un ulteriore interesse)
Capitalizzazione trimestrale
(ogni 3 mesi l'interesse accumulato si va ad aggiungere al capitale, e sul totale si calcolano gli ulteriori interessi)
Capitalizzazione semestrale
(ogni 6 mesi l'interesse accumulato si va ad aggiungere al capitale, e sul totale si calcolano gli ulteriori interessi)
Capitalizzazione annuale
(ogni 12 mesi l'interesse accumulato si va ad aggiungere al capitale, e sul totale si calcolano gli ulteriori interessi)
Nota: L'art. 1283 c.c., consente l'anatocismo in casi ristretti, fatta salva la possibilità di ricorrervi quando lo prevedano gli usi, come ad esempio quelli bancari. Scegliendo la capitalizzazione ogni 3, 6 o 12 mesi i periodi decorrono da date fisse: 1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre per la capitalizzazione trimestrale, 1 gennaio e 1 luglio per la capitalizzazione semestrale, 1 gennaio per la capitalizzazione annuale.

 

 

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