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SENATO
DELLA REPUBBLICA
XIV-
DDL. 1217
Attesto
che il Senato della Repubblica, il 10 aprile 2002, ha approvato
il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo:
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 marzo 2002,
n. 28, recante modifiche all’articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione
a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e
amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in
materia di equa riparazione
Art. 1.
1.
Il decreto-legge 11 marzo 2002, n. 28, recante modifiche all’articolo
9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo
unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali
civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo
2001, n. 89, in materia di equa riparazione, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2.
All’onere derivante dalle modifiche apportate ai commi 5 e
9 dell’articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato
in 4.220 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.
All’onere derivante dal comma 4 della Tabella 1 allegata alla
legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dal comma
8 dell’articolo 1 del decreto-legge di cui al comma 1, valutato
in 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
4.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL
PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO
2002, N. 28
All’articolo
1:
al
comma 1, è premesso il seguente:
«01.
Il comma 1 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, è sostituito dal seguente: “1. A tutti gli atti e provvedimenti
dei procedimenti civili, penali ed amministrativi ed in materia
tavolare, comprese le procedure concorsuali e di volontaria
giurisdizione, inclusi quelli ad essi antecedenti, necessari
o funzionali, non si applicano le imposte di bollo, la tassa
di iscrizione a ruolo, i diritti di cancelleria, nonché i
diritti di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario. Le
copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e
dei provvedimenti di cui al presente comma richieste dalle
parti del procedimento si intendono esenti dal bollo. I diritti
di cancelleria non si applicano ai procedimenti non giurisdizionali.“»;
al
comma 1, capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole:
«i valori indicati nella Tabella 1 allegata alla» è inserita
la seguente: «presente»;
il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al comma
4 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al
secondo periodo, dopo le parole: “al pagamento“, sono inserite
le seguenti: “, anche in via provvisionale,“ e, in fine, sono
aggiunte le parole: “ed è prenotato a debito per essere recuperato
nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno“.»;
al
comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Alla fine del
medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: “La dichiarazione
deve essere resa anche se la parte è ammessa alla prenotazione
a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata
nella dichiarazione. Nell’ipotesi in cui manchi la dichiarazione
circa il valore del procedimento, la causa si presume del
valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1
della Tabella 1 allegata alla presente legge.“»;
al comma 4, capoverso 5-bis, le parole: «dieci giorni»,
sono sostituire dalle seguenti: «trenta giorni» ed
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’invito può
essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso
di mancata elezione di domicilio, può essere depositato presso
la cancelleria dell’ufficio giudiziario.»;
al
comma 5, capoverso 8, dopo le parole: «in corso di causa,»
sono inserite le seguenti: «i procedimenti esecutivi mobiliari
di valore inferiore ad euro 2.500» ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Non sono in ogni caso soggetti al contributo
di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi,
di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento
per la prole, nonché quelli comunque riguardanti la stessa
e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV
e V, del libro quarto del codice di procedura civile.»;
il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il comma
11 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente: “11. Le disposizioni del presente
articolo si applicano dal 1º marzo 2002 ai procedimenti iscritti
a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso a decorrere
dalla medesima data. Per i procedimenti già iscritti a ruolo
o per i quali è stato depositato il ricorso alla data del
1º marzo 2002, una delle parti può valersi delle disposizioni
del presente articolo versando l’importo del contributo di
cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge in ragione
del 50 per cento. La parte che si avvale di tale facoltà effettua
apposita dichiarazione sul valore del procedimento. Non si
fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto pagato a
titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo,
di diritti di cancelleria, di diritti di chiamata in causa
e di tassa fissa.“»; dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Dopo il comma 11 dell’articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è aggiunto il seguente: “11-bis. Laddove la
legislazione vigente prevede il pagamento mediante speciali
marche per diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie
giudiziarie per conto dello Stato, il pagamento è effettuato
mediante marche da bollo ordinarie.“ 6-ter. Il comma 1 della
Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente: “1. Per ogni grado di giudizio nei
procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi, fermo
quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, per l’esercizio
dell’azione civile in sede penale, il contributo unificato
di iscrizione a ruolo è dovuto nei seguenti importi: a) nulla
è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033;
b) euro 62 per i processi di valore superiore ad euro 1.033
e fino ad euro 5.165; c) euro 155 per i processi di valore
superiore ad euro 5.165 e fino ad euro 25.823; d) euro 310
per i processi di valore superiore ad euro 25.823 e fino ad
euro 51.646; e) euro 414 per i processi di valore superiore
ad euro 51.646 e fino ad euro 258.228; f) euro 672 per i processi
di valore superiore ad euro 258.228 e fino ad euro 516.457;
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457.“»;
il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Dopo il comma
3 della Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n.
488, è inserito il seguente: “3-bis. Per le procedure
fallimentari, dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla
chiusura è dovuto il contributo di cui alla lettera f) del
comma 1.“»;
il
comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Il comma 4 della
Tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
sostituito dal seguente: “4. Il contributo dovuto per
i procedimenti speciali previsti nel libro quarto, titolo
I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di
opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di opposizione
alla sentenza dichiarativa di fallimento, è ridotto alla metà.
Ai fini del contributo dovuto, il valore dei procedimenti
di sfratto per morosità si determina in base all’importo dei
canoni non corrisposti alla data di notifica dell’atto di
citazione per la convalida e quello dei procedimenti di finita
locazione si determina in base all’ammontare del canone per
ogni anno.“»;
al comma 9, all’alinea, la parola: «numero» è sostituita
dalla seguente: «comma» e al capoverso 4-bis le parole:
«ad eccezione del capo I» sono sostituite dalle seguenti:
«capo VI» e la parola: «numero» è sostituita dalla seguente:
«comma»;
ai
commi 10 e 11, all’alinea, la parola: «numero» è sostituita
dalla seguente: «comma».
All’articolo 2, capoverso, dopo le parole: «Art. 5-bis.»
è inserita la seguente rubrica: «– (Gratuità del procedimento)
–.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 è esente dalla
imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti
di chiamata di causa dell’ufficiale giudiziario».
All’articolo 3, comma 1, le parole: «l’indicazione
delle generalità delle parti e del codice fiscale,» sono
sostituite dalle seguenti: «l’indicazione delle parti,
nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della
parte che iscrive la causa a ruolo,».
All’articolo 4, comma 1, dopo le parole: «entrata in
vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di
conversione» e le parole da: «e per i procedimenti, già iscritti»
fino a: «nella misura del 50 per cento» sono soppresse.
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