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Con
riferimento alla problematica di cui all'oggetto si rappresenta
che è stato convertito in legge con modifiche il decreto
legge n. 28 dell'11 marzo 2002 sul contributo unificato.
La
legge di conversione 11 maggio 2002, n. 91, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2002, è entrata
in vigore il 12 maggio 2002.
Per
motivi di organicità si è ritenuto di emanare
la presente circolare che comprende anche le parti ancora
in vigore delle circolari n. 1/2002 e n. 2/2002 di questo
dipartimento, le quali, pertanto, devono ritenersi sostituite
dalla presente.
Di
seguito verranno esaminati gli aspetti più rilevanti
della legge n. 488/99, così come modificata dalla legge
di conversione.
Il
comma 1 dell'art. 9 della legge n. 488/99 e succ. mod. stabilisce
che il pagamento del contributo unificato comprende tutti
gli atti e provvedimenti dei procedimenti civili, penali e
amministrativi inclusi quelli a essi antecedenti, necessari
o funzionali. La formulazione della legge, così come
modificata dalla legge di conversione, rende eloquente che
nel pagamento del contributo unificato sono comprese anche
le imposte di bollo dovute sulla procura alle liti, sull'atto
di precetto, sull'atto di pignoramento, sull'atto di costituzione
di parte civile, sulla relazione dell'ausiliario del giudice
e del consulente tecnico di parte, sulla tempestiva istanza
di ammissione al passivo fallimentare, sul provvedimento comunque
conclusivo del procedimento, sul mandato di pagamento emesso
dal funzionario, sul decreto di pagamento del magistrato,
sull'istanza per la liquidazione della consulenza, sulle varie
istanze presentate dalle parti, quali differimento, sospensione,
estinzione, perenzione ecc.
La
disciplina sul bollo è invariata per le domande e istanze
presentate da terzi, non collegate ai processi, perché
l'esenzione prevista dal legislatore è legata ai processi
e, quindi, innanzi tutto all'attività delle parti processuali.
Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il terzo che chiede
la copia autentica di un atto processuale oltre al bollo sulle
copie (come si evince dal comma 1 dell'art. 9) è tenuto
al pagamento del bollo sull'istanza con cui le chiede; l'istanza
per richiedere il certificato sullo stato del processo civile
non è soggetta a bollo se presentata da una delle parti,
è soggetta a bollo se presentata da un terzo interessato.
Attesa
la formulazione dell'art. 9, comma 1, legge cit., secondo
cui non si applicano le imposta di bollo, i diritti di cancelleria,
i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario
agli atti comunque antecedenti, necessari e funzionali dei
procedimenti giurisdizionali, deve ritenersi che l'esenzione
dal pagamento dell'imposta di bollo è indipendente
dal risultato della richiesta di pignoramento o di sfratto.
In tali ipotesi gli ufficiali giudiziari dovranno, quindi,
redigere i relativi verbali in carta semplice, e, quindi,
senza l'assolvimento dell'imposta di bollo.
Per
quanto riguarda le copie autentiche è stata introdotta
dalla legge di conversione una norma interpretativa secondo
la quale le copie autentiche comprese quelle esecutive richieste
dalle parti del procedimento si intendono esenti dal bollo.
Per
tali copie, pertanto, non sarà più dovuta l'imposta
di bollo, ma continueranno a essere dovuti il diritto di copia
forfetizzato e il diritto di certificazione di conformità
di cui alla tabella A allegata alla legge 21 febbraio 1989,
n. 99 e succ. mod.
La
soppressione dei diritti di cancelleria, effettuata con l'art.
9, legge n. 488/99 e succ. mod., infatti, ha inciso in modo
molto limitato sui diritti di copia.
Invero,
dall'interpretazione sistematica dei recenti interventi legislativi
discende che sono stati soppressi solo i diritti per le riproduzioni
a uso d'ufficio, quantificati in modo forfetizzato per il
recupero dal dm n. 374/89 per il procedimento penale, quantificati
in modo forfetizzato per il pagamento anticipato della parte
che si costituisce, per il procedimento civile dalla legge
7 febbraio 1979, n. 59
Sono,
invece, rimasti invariati gli importi richiesti per le copie
semplici e sono aumentati gli importi per le copie autentiche
ai sensi dell'ultimo comma della tabella 1 allegata all'art.
9 legge cit., quando la copia è rilasciata a istanza
di parte.
L'incidenza
limitata della soppressione dei diritti di cancelleria sui
diritti di copia è fondata su tre argomenti:
a)
il legislatore non ne ha fatto cenno espresso nell'art. 9,
legge n. 488/1999 e si è limitato a quantificare il
diritto di autenticazione (a sua volta componente del diritto
di copia) nella tabella 1 allegata alla legge che contiene
le quantificazioni del contributo unificato;
b)
il legislatore successivo (art. 145, comma 70, legge 23 dicembre
2000 n. 388, che ha modificato l'art. 3 della legge 10 ottobre
1996, n. 525, con l'introduzione del comma 3 bis) ha previsto
uno strumento generale di adeguamento degli importi riferito
a tutti i diritti di copia, sull'evidente presupposto che
l'art. 9 non li aveva soppressi;
c)
il legislatore successivo, che si è occupato del processo
amministrativo (legge 21 luglio 2000 n. 205) in una norma
speciale (art. 1, comma 3, 2° periodo, che ha novellato
l'art. 23 della legge 6 novembre 1971, n. 1034), ha soppresso
il diritto di copia in casi particolari, limitandosi a richiedere
il costo di riproduzione sull'evidente presupposto dell'esistenza
nell'ordinamento dei diritti di copia, sicuramente applicabili
anche nel giudizio amministrativo.
In
definitiva, deve ritenersi che con le disposizioni contenute
nella tabella 1 allegata alla legge sul contributo unificato
l'attività di autenticazione svolta dai funzionari
è stata inequivocabilmente collegata all'atto e che
il costo per questa (individuato dal comma 6 della tabella
1 allegata all'art. 9 legge citata) si va a sommare agli altri
importi previsti (ai sensi della tabella A allegata alla legge
citata n. 99/1989 e succ. mod., e collegati al numero delle
pagine) e sostituisce il corrispondente importo (lire 8 mila)
precedentemente stabilito per la stessa funzione.
Una
interpretazione diversa, tendente a ritenere che l'importo,
previsto al comma 6 della tabella, allegata all'art. 9 legge
cit., sostituisca integralmente la tabella A della legge n.
99/89 per le copie conformi, è incompatibile con la
permanenza dei diritti di copia semplice, perché le
copie semplici costerebbero di più delle copie autentiche.
Né
l'interpretazione sostenuta può essere messa in dubbio
dall'espressione letterale ´diritto unico', perché
tante volte il legislatore l'ha usata impropriamente e perché
si può spiegare con il riferimento all'attività
di autenticazione collegata all'atto.
In
caso di urgenza sono dovuti i relativi diritti di cui al n.
14 della tabella allegata alla legge 24 dicembre 1976, n.
900 e succ. mod.
I
diritti di copia dovranno essere pagati, come in precedenza,
attraverso l'uso delle marche da bollo (cfr., sul punto, il
commento al comma 11-bis dell'articolo 9 alla citata legge
488/1999 e succ. mod.).
Si
rammenta che la legge 10 ottobre 1996, n. 525, nel prevedere
un aumento generalizzato dei diritti di cancelleria, ha stabilito
all'art. 3 n. 4 una riduzione a metà di tali diritti
relativamente agli uffici dei giudici di pace. Pertanto, anche
il diritto fisso per le copie degli atti di euro 5,16 deve
essere ridotto della metà per tali uffici.
Si
precisa, infine, relativamente ai diritti di copia, che l'aumento
previsto per le copie autentiche dal comma 6 della tabella
1 è indipendente dal contributo unificato e, quindi,
deve essere pagato anche da chi non si avvalga della facoltà
di cui al comma 11 dell'articolo 9 alla citata legge 488/1999
e succ. mod.
L'ultimo
inciso dell'art. 1, comma 1 della legge n. 488/99, come modificato
dalla legge di conversione, esclude che per alcuni procedimenti
del tutto marginali non giurisdizionali che hanno per lo più
carattere amministrativo, quali per esempio, gli atti di notorietà,
dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà,
trascrizione vendita di automobili con riserva di proprietà,
pubblicità dei testamenti, procedimenti di iscrizione
all'albo dei consulenti tecnici ecc., possano ancora applicarsi
i diritti di cancelleria previsti per i procedimenti giurisdizionali.
Per questi, pertanto, sarà dovuta, ove prevista, l'imposta
di bollo.
L'imposta
di bollo, difatti, è invariata per gli atti non giurisdizionali
compiuti dagli uffici giudiziari. Invero, l'ambito di operatività
del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti
previsti dalla legge stessa e agli atti a essi necessariamente
connessi, con esclusione di tutti quegli affari che, anche
se espletati davanti a un ufficio giudiziario, non sono correlati
ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze
e finalità estranee all'attività processuale.
In
proposito, si chiarisce che il contributo previsto dal comma
2 della tabella 1 allegata alla legge n. 488/99 è relativo
unicamente ai processi amministrativi che si svolgono dinanzi
al Tar e al Consiglio di stato e non può dunque essere
riferito ai procedimenti di carattere amministrativo, quali
quelli sopra menzionati, di competenza degli uffici giudiziari
ordinari.
Si
rammenta, inoltre, che il comma 1 dell'art. 9 prevede una
espressa abrogazione dei diritti di cancelleria in generale
che si sostituiscono con un contributo unificato di iscrizione
a ruolo secondo gli importi e i valori indicati nella tabella
1 allegata alla citata legge. Pertanto, con l'entrata in vigore
della normativa sul contributo unificato, e salvo quanto,
più avanti, detto per il regime transitorio, i diritti
di cancelleria devono considerarsi tutti abrogati, indipendentemente
dal fatto che precedentemente essi non erano compresi nella
forfetizzazione (come, per esempio, il diritto di registrazione).
Il
comma 3 dell'art. 9 legge cit. stabilisce che il contributo
unificato deve essere anticipato dalla parte che per prima
si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo,
ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione
o la vendita dei beni pignorati.
Il
contributo deve essere integrato nell'ipotesi di modifica
della domanda, di domanda riconvenzionale, di chiamata in
causa o di intervento autonomo, cui consegua un aumento di
valore del procedimento e nei soli limiti dell'aumento (art.
9, comma 3, legge cit., ultima parte).
In
tali ipotesi, nel silenzio della legge, deve ritenersi che
il relativo versamento debba avvenire per la prima udienza
utile.
Si
precisa, inoltre, che il contributo si paga per ciascun grado
di giudizio. Conseguentemente non dovrà essere pagato
un nuovo contributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione
del processo che tuttavia non comportano il suo passaggio
a un grado diverso dal primo. Così, per esempio, nell'ipotesi
di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato
dal ruolo.
Relativamente
ai procedimenti possessori di cui al libro quarto, titolo
I, capo IV cpc, considerata la loro natura ´bifasica',
sommaria che termina con ordinanza e ordinaria che termina
con sentenza, si chiarisce che per la prima procedura (di
natura sommaria) andrà richiesto il pagamento nella
misura di cui al comma 4 della tabella 1 legge citata e per
la seconda procedura (quella di merito di natura ordinaria)
andrà richiesto il pagamento di un autonomo contributo
unificato per il procedimento di cognizione ordinaria.
Per
i procedimenti relativi alla esecuzione forzata degli obblighi
di fare e di non fare (art. 612 e ss. cpc), poiché
non vi sono istanze per l'assegnazione o la vendita di beni
pignorati, il contributo deve essere pagato al momento del
ricorso al giudice dell'esecuzione.
L'opposizione
all'esecuzione (art. 615 cpc) e l'opposizione di terzo all'esecuzione
(art. 619 cpc), quali azioni che introducono normali e ordinari
processi di cognizione, soggiacciono alle regole generali
e, quindi, sono soggette al versamento del contributo al momento
della iscrizione a ruolo secondo il valore della domanda.
L'opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cpc) soggiace
al contributo fisso di euro 103,30 ai sensi del comma 5-bis
della tabella 1 della legge in commento che dovrà essere
versato, anch'esso, al momento della iscrizione a ruolo.
Inoltre,
sempre avuto riguardo ai procedimenti esecutivi, deve precisarsi
che la ricevuta di versamento attestante il pagamento del
contributo unificato non deve essere consegnata all'ufficiale
giudiziario, bensì deve essere depositata nella cancelleria
competente secondo quanto disposto in via generale dall'articolo
5 del dpr n.126/2001.
Il
comma 4 dell'art. 9 della legge n. 488/99 e succ. mod. disciplina
l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.
La
norma prevede che il contributo non sia dovuto nell'ipotesi
in cui sia richiesta solo la pronuncia di condanna generica
del responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione
della responsabilità civile, chieda anche la condanna
al pagamento di una somma di denaro, il contributo è
dovuto, in caso di accoglimento della domanda, in base all'importo
del valore liquidato in sentenza ed è prenotato a debito
per essere recuperato nei confronti della parte obbligata
al risarcimento del danno. Le modifiche introdotte dalla legge
di conversione al comma 4 chiariscono che il pagamento del
contributo per l'azione civile nel processo penale è
dovuto, oltre che nell'ipotesi di richiesta di condanna al
pagamento di una somma di denaro, anche nell'ipotesi di richiesta
di provvisionale, allorché la domanda venga accolta.
Con
riferimento, in generale, alle costituzioni di parte civile
nei processi penali è opportuno, altresì, precisare
che per le costituzioni avvenute prima del 1° marzo 2002
si applica il regime antecedente l'entrata in vigore del contributo
unificato anche nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna
sia emessa successivamente a tale data.
Il
comma 5 dell'art. 9 legge citata rimette all'avvocato l'attestazione
se la controversia sia soggetta o meno al pagamento del contributo
unificato e, in caso positivo, la determinazione del valore
dei procedimenti ai sensi dell'articolo 10 e ss. del codice
di procedura civile. Gli uffici, infatti, devono eseguire
un controllo meramente formale di riscontro tra l'importo
pagato e quello previsto nella legge come corrispondente al
valore della causa. Le modifiche introdotte dalla legge di
conversione al comma 5 dell'art. 9 legge cit. recano delle
precisazioni molte utili volte a chiarire che la dichiarazione
circa il valore della causa è dovuta anche nelle ipotesi
di prenotazione a debito del contributo e di esenzione.
Si
stabilisce, inoltre, che nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione
dell'avvocato circa il valore del procedimento, la causa si
presume del valore di cui allo scaglione g) del comma 1 della
tabella 1. È stata così eliminata una discrasia
del decreto legge n. 28/2002, il quale, abrogando le sanzioni
della improcedibilità e della irricevibilità
della domanda, non aveva chiarito quali fossero i compiti
del funzionario di cancelleria nell'ipotesi in cui mancasse
la dichiarazione dell'avvocato circa il valore della causa.
Il
comma 5-bis dell'art. 9 disciplina il meccanismo di riscossione
del contributo unificato, in caso di mancato o insufficiente
pagamento, secondo i principi generali dettati dai decreti
legislativi 9 luglio 1997, n. 237, 26 febbraio 1999, n. 46
e 13 aprile 1999, n. 112 e successive modificazioni, che hanno
regolato la materia della riscossione delle entrate patrimoniali
dello stato.
Il
funzionario addetto all'ufficio deve verificare la presenza
della ricevuta di versamento e se l'importo risultante dalla
stessa è diverso dall'importo del corrispondente scaglione,
individuato sulla base della dichiarazione resa dall'avvocato.
Il
controllo effettuato dal funzionario è, dunque, come
già precisato in precedenza, un controllo meramente
formale di riscontro tra l'importo pagato e quello previsto
nella legge come corrispondente al valore della causa. Infatti,
la legge è inequivocabile nell'attribuire la determinazione
del valore, sulla base delle sopra richiamate regole del codice
di procedura civile, al difensore.
Il
meccanismo di riscossione delineato nel comma in esame consta
di due fasi.
La
prima prevede l'inoltro dell'invito bonario al pagamento da
parte del funzionario di cancelleria entro 30 giorni dal deposito
dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del
contributo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione
resa e il corrispondente scaglione della tabella. Le modifiche
apportate dalla legge di conversione al comma 5-bis allungano
il termine per l'invio dell'invito bonario al pagamento da
parte del cancelliere portandolo da dieci a 30 giorni e precisano
che l'invito deve essere inviato alla parte nel domicilio
eletto o, nel caso di mancanza di domicilio eletto, deve essere
depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.
Si precisa, al riguardo, che nel contesto del processo pendente
il legislatore ha limitato al domicilio eletto la possibilità
di notifica. Ciò si fonda sulla circostanza che nel
processo la parte elegge domicilio presso il proprio difensore
(articolo 84 cpc). Per il caso, poi, del tutto marginale,
in cui la parte stia in giudizio personalmente (perché
autorizzata ex articolo 82 cpc) e non ha eletto domicilio,
il legislatore ha esteso il meccanismo del deposito in cancelleria,
già previsto dall'articolo 58 disp. att. cpc Per ciò
che concerne la notifica dell'invito di pagamento deve ritenersi
che essa rientri tra le notifiche a richiesta d'ufficio e
che, quindi, debba essere effettuata mediante l'ufficiale
giudiziario, ai sensi dell'art. 137 cpc.
L'invito
al pagamento serve solo all'adempimento spontaneo di una obbligazione
ex lege che basterà menzionare nello stesso invito.
La
seconda fase, che si apre a seguito della inottemperanza all'invito
di pagamento, consiste nella formazione del ruolo e, nel caso
di decorso del termine per l'adempimento computato dall'avvenuta
notifica, nella trasmissione del medesimo al concessionario
per la riscossione. Nell'importo iscritto a ruolo sono calcolati
gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto
cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.
Si
rammenta che, a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs
n. 237/97 e succ. mod., il ruolo deve essere formato dall'ufficio
giudiziario e trasmesso al concessionario per la riscossione.
Relativamente alla formazione, al contenuto e alla consegna
del ruolo al concessionario, si applicano l'articolo 12 e
l'articolo 24 del dpr 29 settembre 1973, n. 602 e succ. mod.
Il
comma 7 dell'art. 9 legge cit. stabilisce che ´i soggetti
ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari dei non
abbienti sono esentati dal pagamento del contributo'.
Appare
evidente che il legislatore con il termine ´esenzione'
abbia inteso escludere un ´passaggio di denaro'. Invero,
il contributo è dovuto, ma la concreta riscossione
si avrà solo se si verificano i presupposti (condanna
alle spese della parte diversa da quella ammessa e dall'amministrazione)
e a tal fine la voce è prenotata a debito.
Il
comma 8 dell'art. 9 della legge citata individua i procedimenti
esenti, cioè non soggetti al pagamento del contributo
unificato.
A
norma di tale articolo, così come modificato dal decreto
legge e dalla legge di conversione, non sono soggetti al pagamento
del contributo i procedimenti già esenti, senza limiti
di competenza o di valore dall'imposta di bollo, o da ogni
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché
i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti
in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in
corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore
inferiore a euro 2.500 e i procedimenti di regolamento di
competenza e di giurisdizione.
Le
modifiche apportate dalla legge di conversione al comma 8
sono volte ad ampliare le ipotesi di esenzione dal pagamento
del contributo unificato.
In
particolare, oltre che per i procedimenti esecutivi mobiliari
di valore inferiore a euro 2.500, già menzionati, sono
stati esentati dal pagamento del contributo unificato i procedimenti,
anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di
assegni per il mantenimento per i minori e, in generale, quelli
riguardanti la prole. Tale ultima esenzione è individuata
per materia indipendentemente dal diverso giudice competente.
Sono stati, altresì, esentati i procedimenti di interdizione
e di inabilitazione, i procedimenti di dichiarazione di assenza
e morte presunta, i procedimenti attinenti alle disposizioni
relativi ai minori, agli interdetti e agli inabilitati e i
procedimenti relativi ai rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Infine, dall'esenzione è espressamente escluso il capo
VI dello stesso titolo II, che detta disposizioni comuni in
materia di procedimenti in camera di consiglio, i quali non
sono esenti, ma assoggettati, unitamente ai procedimenti di
volontaria giurisdizione, a una disciplina diversa e prevista
dal comma 4-bis della tabella 1 della legge in esame e, in
particolare, per essi è dovuto il contributo unificato
in misura fissa pari a euro 62.
La
modifica del comma 11, operata dalla legge di conversione,
è volta a eliminare la norma, introdotta dal decreto
legge n. 28/2002, che prevedeva l'obbligatorietà del
pagamento del contributo anche per le cause pendenti.
Si
ritorna, pertanto, al regime della facoltatività previsto
dalla norma originaria della legge n. 488/99 (art. 9, comma
11) con la possibilità, per i procedimenti iscritti
a ruolo o per i quali è stato depositato il ricorso
alla data del 1° marzo 2002, di optare tra il precedente
regime o il pagamento del contributo unificato nella misura
del 50%.
La
nuova norma chiarisce poi che la parte, e per essa il difensore,
una volta scelto di avvalersi della facoltà del pagamento
del contributo unificato nella misura ridotta prevista dall'articolo
in esame, deve effettuare apposita dichiarazione sul valore
del procedimento.
Non
sono previsti particolari termini per l'esercizio dell'opzione
che, quindi, potrà essere esercitata sino al termine
del procedimento.
La
norma stabilisce, inoltre, che non si fa luogo al rimborso,
o alla ripetizione di quanto pagato a titolo di imposta di
bollo, di tassa di iscrizione a ruolo, di diritti di cancelleria,
di diritti di chiamata di causa e di tassa fissa.
Il
riferimento ai ricorsi, introdotto dalla legge di conversione,
chiarisce che la disciplina del contributo unificato è
intesa in senso ampio e cioè non solo per i procedimenti
introdotti con atto di citazione, ma anche per quelli introdotti
con il solo ricorso.
Qualora
la parte non intenda avvalersi della facoltà di cui
sopra (pagamento del contributo in ragione del 50%), valgono
le disposizioni vigenti relative all'imposta di bollo. Per
i diritti di cancelleria si applica la tabella allegata alla
legge 24 dicembre 1976, n. 900, come sostituita dalla tabella
A, allegata alla legge 6 aprile 1984, n. 57 e poi modificata
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99 e dalla legge 10 ottobre
1996, n. 525, limitatamente al n. 3, n. 4, lettera a), n.
5, n. 6 e n. 7 e n. 8.
Per
il regime transitorio si veda più avanti l'apposito
paragrafo.
La
legge di conversione aggiunge, inoltre, all'art. 1 il comma
11-bis, che realizza un importante semplificazione per il
pagamento degli importi previsti dal contributo: quella della
eliminazione delle marche speciali per diritti di cancelleria,
con conseguente ricorso alle marche da bollo ordinarie che
esistono in commercio anche per tagli minimi.
Per
ciò che concerne le novità apportate dalla legge
di conversione alla tabella 1 allegata alla legge n. 488/99
e succ. mod., si sottolinea quanto segue.
-
Viene sostituito il comma 1 della tabella 1 allegata alla
legge n. 488/99, con altra di contenuto identico, ma con gli
importi arrotondati al fine di eliminare i decimali.
-
Dopo il comma 3 della tabella, viene aggiunto il comma 3-bis,
il quale precisa che ´per le procedure fallimentari,
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura è
dovuto il contributo di cui alla lettera f) del comma 1'.
Con
tale modifica è stato, dunque, eliminato ogni dubbio
interpretativo derivante dal fatto che il decreto legge n.
28/2002 faceva riferimento alla sola ipotesi di cui all'art.
91 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Viene, poi contestualmente
aumentato lo scaglione relativo a tali procedure portandolo
così a euro 672.
Per
tutti i procedimenti in camera di consiglio del tribunale
fallimentare opererà lo scaglione di contributo indicato
alla lett. b) del comma 1 della tabella 1, ai sensi del comma
4-bis della medesima tabella, che ha richiamato i procedimenti
del libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile
(contributo unificato pari a euro 62).
Per
ciò che concerne le procedure fallimentari è
opportuno precisare il diverso trattamento, ai fini del pagamento
del contributo unificato, delle insinuazioni tempestive e
delle insinuazioni tardive.
In
particolare le insinuazioni tempestive, non dovendo essere
iscritte a ruolo, non esigono il pagamento del contributo
unificato.
A
diverso trattamento sono invece soggette le istanze tardive.
Invero, il complesso delle norme che regolano l'accertamento
del passivo in sede fallimentare, e in particolare quelle
che attengono alla procedura per l'insinuazione tardiva del
credito (artt. 51, 52, 93 e 101 rd 16 marzo 1942, n. 267),
conducono a un particolare processo di verificazione, inteso
ad assicurare un esame rapido dell'accertamento di tutte le
pretese dei creditori.
Tali
norme pongono bene in evidenza la circostanza che l'accertamento
in questione è di natura giurisdizionale-contenziosa
e inderogabile e che, quindi, come ha ritenuto la Suprema
corte, con costante giurisprudenza, il giudizio conseguente
alla dichiarazione tardiva del credito, in considerazione
della sua autonomia rispetto alla fase di verificazione e
accertamento, è soggetto alla forma e ai principi del
rito ordinario.
La
domanda di ammissione al passivo e il ricorso per insinuazione
tardiva del credito, dunque, costituiscono l'unico mezzo processuale
per proporre la domanda giudiziale, al fine di far valere
il proprio credito nei confronti del debitore fallito (cfr.,
fra tutte Cass., sez. 3°, 29 maggio 1972, n. 1709; Cass.,
sez. 1°, 18 giugno 1997, n. 5459).
Sulla
base della configurazione di tale giurisprudenza di legittimità,
si deve, quindi, ritenere che il ricorso per insinuazione
tradiva, abbia natura di domanda giudiziale, diretta a ottenere
un provvedimento giurisdizionale che accerta il diritto di
partecipare al concorso.
Appare
evidente, quindi, che il ricorso per insinuazione tardiva
sia soggetto al pagamento del contributo unificato in base
al valore del credito per cui si procede.
-
Le modifiche apportate al comma 4 della tabella chiariscono
come si determina il valore dei procedimenti per sfratto ai
fini del pagamento del contributo: nei casi di morosità,
il parametro cui riferirsi è l'importo dei canoni non
pagati alla data di notifica della citazione, mentre, nella
finita locazione, il valore è costituita dal canone
di un anno. Per tutti e due i casi (morosità, finita
locazione) il contributo è stato comunque dimezzato.
Pagamento
del contributo unificato
In
merito alle modalità di pagamento del contributo unificato,
si rinvia al dpr n. 126/2001, come modificato dal dpr 466/2001.
Il
decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica
inoltre, la legge 24 marzo 2001, n. 89 prevedendo che i procedimenti
in materia di equa riparazione connessi alla salvaguardia
dei diritti garantiti dalla Convenzione per la tutela dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sono
esenti dal pagamento del contributo unificato. Si stabilisce,
inoltre, a meri fini chiarificatori, che i procedimenti iscritti
prima del 13 marzo 2002 sono esenti dal pagamento dell'imposta
di bollo, dei diritti di cancelleria e dei diritti di chiamata
di causa dell'ufficiale giudiziario.
Il
decreto legge n. 28/2002, così come convertito, modifica,
altresì, l'art. 71 del rd 18 dicembre 1941, n. 1368
(norme di attuazione del codice di procedura civile) prevedendo
che la nota di iscrizione della causa al ruolo generale deve
contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità
e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive
la causa al ruolo.
La
norma chiarisce che il codice fiscale richiesto è quello
della parte che iscrive la causa a ruolo.
Disciplina
transitoria
La
legge di conversione modifica l'art. 4 del decreto legge n.
28/2002, recante la disciplina transitoria, stabilendo che
per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1° marzo 2002
al giorno antecedente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione sono fatti salvi gli atti compiuti e
non si fa luogo a rimborso, a ripetizione, o a integrazione
di quanto pagato.
L'intento
cui risponde l'articolo in esame è quello di non rendere
applicabili le modifiche apportate dalla legge di conversione
ad atti compiuti nell'intervallo di tempo intercorrente tra
l'entrata in vigore del decreto legge e il giorno antecedente
quello dell'entrata in vigore della legge di conversione per
i quali, espressamente la norma dispone che non si fa luogo
a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Si
precisa che per atto compiuto deve intendersi l'avvenuto pagamento
del contributo unificato. Così, per esempio, se la
parte si è avvalsa del decreto legge n. 28/2002 e ha
versato il 20% del contributo per una causa iscritta a ruolo
dal 1992 al 1996, l'atto è compiuto e non può
essere chiesta l'integrazione rispetto al 50% previsto per
tutti i processi dalla legge di conversione. Se è stato
inviato l'invito al pagamento per una delle percentuali previste
e vi è stato pagamento, non possono essere chiesti
né rimborsi, né integrazioni sulla base della
disciplina emanata in sede di conversione. Se, invece, all'invito
non è stato dato adempimento, indipendentemente dalla
circostanza della decorrenza o meno del termine per l'adempimento,
si applica il nuovo regime previsto dalla legge di conversione.
Per
i procedimenti dichiarati esenti dalla legge di conversione
(procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro
2.500, di opposizione e cautelari in materia di assegni per
il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque
riguardante la stessa e i procedimenti di cui al titolo II,
capi I, II, III, IV e V, del libro IV del codice di procedura
civile) non è previsto alcun regime transitorio.
Il
nuovo regime di esenzione, pertanto, si applicherà,
in conformità all'art. 11 delle disposizioni della
legge in generale al codice civile, secondo cui la legge non
dispone che per l'avvenire, solamente ai procedimenti iscritti
a ruolo successivamente alla legge di conversione. Così,
per esempio, il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore
a euro 2500 è esente solo se iniziato dopo l'entrata
in vigore della legge di conversione, mentre se è iniziato
prima si applica il regime precedente: contributo unificato
se dal 1° marzo in poi, bolli, diritti eccÉ se
antecedente al 1° marzo.
Procedimenti
penali
L'art.
9 della legge n. 488 del 1999 e succ. mod. incide anche sulla
disciplina delle spese dei procedimenti penali.
Infatti,
è previsto che anche per tali procedimenti non possono
più applicarsi le imposte di bollo, i diritti di cancelleria,
nonché i diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
giudiziario.
Ne
deriva che dalla tabella allegata al dm 11 ottobre 1989, n.
347, recante la disciplina relativa al recupero in misura
fissa delle spese dei procedimenti penali, dovranno essere
scorporate le somme relative alle voci suindicate (diritti
cancelleria di copia; bollo; precetto diritti cancelleria).
Rimane
la voce dei diritti e trasferte degli ufficiali giudiziari,
quantificata unitariamente con la chiamata di causa sino all'emanazione
di un nuovo regolamento.
In
mancanza di una norma transitoria occorre fare riferimento,
anche in tal caso, ai principi generali e in particolare al
già richiamato art. 11 delle disposizioni della legge
in generale al codice civile.
Per
i procedimenti penali, difatti, le voci soppresse rilevano
solo ai fini del recupero forfetizzato ai sensi del dm n.
374/89; conseguentemente è nel momento in cui nasce
il debito nei confronti dello stato che occorre fare riferimento
per individuare la linea di demarcazione tra il vecchio e
il nuovo regime.
Tale
momento è certamente collegato al passaggio in giudicato
della sentenza di condanna.
Pertanto:
-
per le sentenze divenute definitive entro il 28 febbraio c.a.,
si applica l'intero dm n. 347/89;
-
per le sentenze divenute definitive dal 1° marzo c.a.
il nuovo regime.
Si
segnala che è in fase di adozione un nuovo regolamento
sostitutivo del dm n. 347/1989 ove non saranno più
comprese tutte le voci abrogate e saranno individuate le somme
da riscuotere in misura fissa per tutti i procedimenti penali.
Infine,
si reputa opportuno avvisare che il 14 marzo c.a. è
stato approvato dalla presidenza del consiglio dei ministri
il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di spese di giustizia, redatto dal Nucleo per la
semplificazione delle norme e delle procedure, di concerto
con questo ministero.
Il
Testo unico riunisce e coordina tutte le disposizioni legislative
e regolamentari che hanno disciplinato la materia relative
alle spese sul processo e verosimilmente entrerà in
vigore il prossimo 1° luglio.
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