Interessi a tasso fisso
Ministero dell'Economia e delle Finanze
D.L. 231 del 9-10-2002 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
Cosa sono gli Interessi
In termine strettamente giuridico gli interessi sono una particolare obbligazione pecuniaria detta “accessoria”, perché si aggiunge ad una obbligazione “principale” costituendone il frutto.
Ritengo che la migliore spiegazione di tale nozione possa essere fornita da un esempio pratico ed a tale proposito mi sovviene alla mente l'istututo del mutuo bancario che forse tutti noi siamo stati costretti a stipulare con la nostra banca: la somma che l'istituto bancario ci presta - e che noi ci impegnamo a restituire dopo un concordato termine - costituisce l'obbligazione pecuniaria principale mentre le somme che ci obblighiamo a corrispondere alla banca come contropartita alla somma mutuata, ovverosia gli interessi, costituiscono l'obbligazione pecuniaria accessoria.
Gli interessi possono sommariamente essere classificati in:
- Legali = quando il loro tasso è fissato dal legislatore. Piu' in particolare, il tasso legale viene determinato dal Ministro del Tesoro con proprio decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- Convenzionali = quando il loro tasso viene fissato dalle parti. La determinazione del tasso, quando è superiore a quello legale, deve essere fatta per iscritto poiché altrimenti gli interessi sono dovuti nella misura fissata dalla legge (art. 1284, terzo comma, Cod. Civ.);
- Corrispettivi = quando derivano da crediti pecuniari liquidi (ovverosia già determinati nel loro ammontare) ed esigibili (ovverosia quando il creditore ne può pretendere il pagamento). Tali crediti producono interessi, nella misura legale, di pieno diritto, ovverosia automaticamente e senza la necessità né di promuovere un'azione giudiziaria, né di mettere in mora il debitore;
- Moratori D.L. 231/2002= sono quelli dovuti - nella misura legale - dal debitore in mora, ovverosia che è in ritardo nel pagamento del proprio debito. Sono dovuti a titolo di risarcimento del danno causato dal ritardo e quindi devono essere corrisposti anche se originariamente non erano stati previsti e senza che il creditore debba provare il sofferto danno. Se, prima della messa in mora, erano dovuti interessi ad un tasso convenzionale gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.
A cura dell'Avv. Alberto Pepe


